Superbonus 90%: come restituire i contributi non spettanti

Istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite modello F24, dei contributi a fondo perduto per interventi Superbonus 90% su edifici unifamiliari

di Redazione tecnica - 30/01/2024

Con la Risoluzione del 29 gennaio 2024, n. 9/E, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite F24, del contributo a fondo perduto non spettante di cui all’articolo 9, comma 3, del D.L n. 176/2022 (c.d. “Decreto Aiuti Quater”) per interventi Superbonus 90%.

Contributo Superbonus 90%: come restituirlo se non spetta

Ricordiamo che la norma ha introdotto un finanziamento a fondo perduto, non concorrente alla formazione della base imponibile IRPEF, riservato a soggetti con redditi non superiori ai 15mila euro (articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, D.L. n. 34/2020), e finalizzato a coprire le spese sostenute per interventi Superbonus 90% su edifici unifamiliari.

Nel dettaglio, il contributo Superbonus 90%" spetta al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • Il beneficiario è una persona fisica, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
  • il beneficiario ha un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro, secondo il calcolo effettuato con il quoziente familiare;
  • il beneficiario è titolare, alla data di inizio dei lavori, anche per quota, del diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;
  • l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale del contribuente;
  • la data inizio lavori decorre dall'1 gennaio 2023. Restano valide le CILA-Superbonus presentate in data antecedente, a condizione che si dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dal 2023 (ad esempio con la data inizio lavori riportata sulla CILA, oppure con attestazione resa dal direttore dei lavori ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000).

Restituzione contributo Superbonus: i codici tributo

Successivamente, con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023, n. 332648, che ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze, è stato stabilito che le somme da restituire vanno versate tramite F24, pagando sanzioni ridotte e relativi interessi, nel caso di restituzione spontanea.

Oggi, con la nuova Risoluzione, sono stati istituiti i codici tributo di riferimento per effettuare la resituzione:

  • “8158” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - CAPITALE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
  • “8159” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - INTERESSI – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”;
  •  “8160” denominato “Contributo a fondo perduto per interventi agevolati – Restituzione spontanea - SANZIONE – art. 9, comma 3, DL 176 del 2022”.

Per quanto riguarda invece le istanze accettate, come previsto dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 24 novembre 2023, n. 411179, il contributo effettivamente erogato tramite accredito su conto bancario del contribuente è stato pari al 100% dell’importo richiesto, erogato su un plafond complessivo di 20 milioni di euro.

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati