Superbonus e abusi edilizi: l’errore del Notariato sullo stato legittimo

Il Notariato ha aggiornato la sua guida “Immobili e Bonus Fiscali 2024” con qualche errore relativamente al rapporto tra il superbonus e la condizione di legittimità dell’immobile

di Gianluca Oreto - 12/07/2024

Superbonus, CILAS e stato legittimo: gli interventi dei TAR

Tra la fine del 2023 e il 2024 sono già state registrate alcuni interventi della giustizia amministrativa tra i quali ricordiamo:

Interventi che, lungi dal poter affermare di aver determinato un orientamento consolidato, hanno formato alcune convinzioni sulla CILAS, che confermano alcuni convincimenti relativi alla CILA ordinaria.

I tribunali amministrativi di primo grado sono giunti ad alcune conclusioni:

  1. è possibile presentare una CILAS anche su un immobile privo dello stato legittimo;
  2. i lavori previsti dalla CILAS possono essere avviati solo su un immobile legittimo;
  3. prima dell’avvio dei lavori di superbonus su un immobile privo dello stato legittimo, va completato il relativo percorso di sanatoria;
  4. l’avvio di lavori di superbonus su un immobile privo dello stato legittimo, comporta la dichiarazione di inefficacia sulla CILAS.

Da queste conclusioni è possibile comprendere che, diversamente da quanto sostenuto nella guida del Notariato, l’eventuale presenza di abusi edilizi sull’immobile oggetto dell’intervento non è affatto irrilevante ai fini della fruizione del superbonus. La dichiarazione di inefficacia della CILAS porterebbe il soggetto beneficiario del superbonus alla prima causa di decadenza dall’incentivo contemplata all’art. 119, comma 13-ter, lettera a), del Decreto Rilancio (mancata presentazione della CILAS).

Oltretutto, quando i notai affermano “se l’edificio presenta degli abusi edilizi, potranno comunque essere eseguiti gli interventi ammessi al Super-Bonus” non si confrontano neanche con un principio consolidato della giurisprudenza di Cassazione (es. sentenza 9 luglio 2019, n. 29984) per il quale qualsiasi intervento effettuato su una costruzione abusiva il cui illecito non è stato sanato, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, integrante un nuovo reato edilizio.

L’attività edilizia (il cui controllo compete ai tecnici abilitati) è molto semplice nella sua complessità e prevede che qualsiasi intervento (anche di manutenzione ordinaria) possa essere avviato unicamente su un immobile il cui stato legittimo è stato preventivamente verificato. Aspetto che dovrebbe ormai essere pacifico a tutti, anche ai professionisti che non fanno parte dell’area tecnica.

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