Superbonus: si aggiunge una nuova causa di decadenza

Il DPCM del 17 settembre 2024 ha reso operativi i nuovi obblighi comunicativi previsti dal DL 39/2024. Per i lavori antisismici cambia la procedura asseverativa, investendo retroattivamente i beneficiari

di Cristian Angeli - 01/10/2024

Nonostante sia stata decretata, almeno sulla carta, la “fine” del Superbonus, che col chiudersi dell’anno 2025 uscirà dal nostro ordinamento, la detrazione non smette di far parlare di sé. Le difficoltà pratiche che lo hanno sempre circondato, infatti, non fanno che aumentare, e anche chi ha ormai smesso di pensarci, magari perché ha già chiuso il cantiere o – peggio – perché ha dovuto sospendere i lavori a causa dell’insorgere di problemi tali da portare a contenziosi, non può distogliere lo sguardo neanche per un attimo.

Tra i vari adempimenti richiesti dalla normativa, infatti, ve ne sono alcuni di tipo “comunicativo”, essendo obbligatorio che i beneficiari trasmettano i dettagli dei lavori realizzati tramite specifiche asseverazioni a firma dei tecnici abilitati, come imposto dall’art. 119, co. 13 e 13-bis, del DL 34/2020. Ebbene, un DPCM emanato lo scorso 17 settembre e pubblicato il 26 ha cambiato ancora una volta le carte in tavola, rendendo operativi i nuovi obblighi comunicativi introdotti dal DL 39/2024, entrato in vigore lo scorso 30 marzo.

Si tratta di obblighi non da poco, soprattutto perché il DL 39/2024 punisce gravemente il loro mancato rispetto, introducendo cioè una nuova causa di decadenza che non può essere presa sottogamba.

Il tema è una novità assoluta tutta da districare, sulla quale dunque si tornerà per gli approfondimenti del caso, considerati i dubbi e le incertezze che già sta generando.

I nuovi obblighi

Gli adempimenti comunicativi “aggiunti” appesantiscono le procedure asseverative, ma non per tutti i beneficiari del Superbonus.

Nel dettaglio, cioè, sono da comunicare nuove informazioni, come i dati catastali e l’ammontare delle spese sostenute, ma solo per coloro che:

  • entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter, art. 119, D.L. n. 34/2020 (la CILAS), ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;
  • hanno presentato la CILAS, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

L’organo a cui inoltrare le informazioni varia in base al tipo di lavori effettuati: se si tratta di interventi energetici, i dati sono da trasmettere all’ENEA, se si tratta invece di interventi sismici, andranno caricati sul nuovissimo Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS), gestito dal Dipartimento Casa Italia.

Le informazioni da inoltrare riguardano:

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 fino al 30 marzo dello stesso anno (data di entrata in vigore del DL 39/2024);
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 e fino al 2025;
  • le percentuali di detrazione spettanti.
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