Superbonus: si aggiunge una nuova causa di decadenza
Il DPCM del 17 settembre 2024 ha reso operativi i nuovi obblighi comunicativi previsti dal DL 39/2024. Per i lavori antisismici cambia la procedura asseverativa, investendo retroattivamente i beneficiari
Chi non provvede perde il Superbonus
Come accennato, il DL 39/2024 prevede la decadenza dal Superbonus per chi non adempia a tali nuovi obblighi, almeno nel caso in cui la CILAS relativa alla propria pratica rechi una data successiva alla sua entrata in vigore, vale a dire il 30 marzo 2024. In tutti gli altri casi, è comunque prevista una sanzione pari a 10.000 euro.
Ciò significa, insomma, che una dimenticanza o un errore nell’inoltro ha conseguenze devastanti in termini di corretta spettanza del Superbonus, mettendo in difficoltà soprattutto chi credeva di aver concluso tutti gli step, che adesso dovrà invece chiamare di nuovo a rapporto i professionisti.
A ciò si aggiungono le strette tempistiche, così come delineate dal recente DPCM. In caso di Super-ecobonus, infatti, le nuove comunicazioni costituiscono una vera e propria integrazione delle asseverazioni che già precedentemente erano da inoltrare all’ENEA, con la conseguenza che, spiega il decreto, la scadenza entro cui produrle è la stessa, vale a dire al termine dei lavori o per ogni SAL. A tal fine, l’Allegato 1 del DPCM contiene una sezione apposita per le nuove informazioni da aggiungere ai modelli asseverativi già da inoltrare all’ENEA in relazione ai lavori di efficientamento energetico; tuttavia, tale sezione aggiuntiva va inclusa, per espressa previsione del DPCM, alle sole asseverazioni trasmesse a partire dalla sua data di pubblicazione.
Per il Super-Sismabonus, invece, la procedura è più articolata e prevede il caricamento di 3 diverse schede tecniche sul PNCS, da inoltrare entro il prossimo 31 ottobre per i SAL approvati entro il 1° ottobre, ed entro i 30 giorni successivi alla data di approvazione dei SAL in tutti gli altri casi.
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