Superbonus 80% alberghi: interventi, spese ammissibili e procedura telematica
Il D.L. n. 152/2021 ha previsto una detrazione fiscale fino all'80% che potranno utilizzare le imprese turistiche anche per interventi di riqualificazione energetica
Nella selva oscura delle detrazioni fiscali riservate al settore dell'edilizia, generalmente riservate ad immobili residenziali, ne è arrivata una nuova riservata alle imprese turistiche. Stiamo parlando del cosiddetto superbonus alberghi previsto dal Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante "Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (Gazzetta Ufficiale 06/11/2021, n. 265) convertito in Legge 29 dicembre 2021, n. 233.
Superbonus 80% alberghi: cos'è
In particolare, l'art. 1, comma 1 del D.L. n. 152/2021 ha previsto un credito di imposta fino all’80% delle spese sostenute per alcuni interventi realizzati fino al 31 dicembre 2024. Come prevede il comma4, la misura è riservata:
- alle imprese alberghiere;
- alle imprese che esercitano attività agrituristica;
- alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta;
- alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.
Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle suddette attività imprenditoriali.
L'avviso del Ministero del Turismo
Con avviso 23 dicembre 2021 (allegato), il Ministero del Turismo ha definito le modalità applicative per l’erogazione degli incentivi ovvero:
- soggetti beneficiari;
- incentivi riconoscibili;
- interventi ammissibili;
- spese ammissibili;
- procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi;
- ulteriori requisiti di partecipazione;
- riconoscimento degli incentivi;
- modalità di fruizione del credito d'imposta;
- modalità di erogazione del contributo a fondo perduto;
- procedura di accesso al finanziamento a tasso agevolato;
- modalità di rendicontazione;
- cause di revoca degli incentivi;
- controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito.
Soggetti beneficiari
Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura oggetto di intervento. I seguenti requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza e mantenuti fino a 5 anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario (pena decadenza):
- gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato un'attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;
- oppure essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.
Interventi ammissibili
Come indicato all'art. 1, comma 5 del D.L. n. 152/2021 e meglio specificato all'art. 4 dell'avviso del Ministero del Turismo, sono ammissibili all'incentivo:
- interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture (ecobonus) indicati all'art. 2 del Decreto MiSE 6 agosto 2020, c.d. Decreto requisiti tecnici ecobonus;
- interventi di riqualificazione antisismica (sismabonus) indicati all'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del d.P.R. n. 917/1986, c.t. TUIR;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,
intese come:
- gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti;
- la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
- interventi edilizi funzionali a quelli di ecobonus, sismabonus
ed eliminazione delle barriere architettoniche:
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia;
- installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti;
- realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi agli stabilimenti termali (art. 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323);
- interventi di digitalizzazione, con riferimento alle spese previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale;
- l'acquisto di mobili e componenti di arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ai primi 5 interventi indicati in precedenza e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell'ammortamento degli stessi.
Gli interventi, a pena decadenza dell'incentivo, devono:
- riguardare, laddove per essi siano previste opere edili-murarie e impiantistiche, fabbricati o terreni che abbiano destinazione urbanistica compatibile con la destinazione d'uso delle attività dei soggetti beneficiari;
- essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla presentazione dell'istanza;
- recare nella scheda progetto una descrizione compiuta e dettagliata degli interventi oggetto dell'agevolazione, e il progetto dovrà essere obbligatoriamente corredato da relazione tecnica e da elaborati grafici dello stato di fatto, intermedio e di progetto realizzati in adeguata scala;
- iniziare entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell'elenco dei beneficiari;
- essere conclusi entro il termine di 24 mesi dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Turismo dell'elenco dei beneficiari ammessi agli incentivi. Tale termine è prorogabile, su richiesta, fino ad un massimo di 6 mesi, fermo restando che gli interventi devono essere conclusi entro e non oltre il 31 dicembre 2024.
Spese ammissibili e Spese sostenute
Ai fini della determinazione degli incentivi, le spese devono essere effettivamente sostenute secondo quanto previsto all'art. 109 del TUIR:
- le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale;
- i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
Procedura telematica di istanza per il riconoscimento degli incentivi;
Le istanze dovranno essere presentate telematicamente attraverso una piattaforma online le cui modalità di accesso devono essere ancora definite. I soggetti beneficiari dovranno preventivamente registrare il loro profilo e poi presentare l'istanza entro 30 giorni dall'apertura della piattaforma.
In allegato il D.L. n. 152/2021 e l'avviso del Ministero del Turismo.
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