Superbonus e APE ante errato: cosa fare per rimediare?
Cosa fare se il calcolo dell'attestato di prestazione energetica ante lavori è errato? Ecco la risposta dell’esperto
È possibile correggere gli errori contenuti nell’APE ante? La risposta è sì, anche se le casistiche sono differenti e dipendono dallo stato avanzamento lavori e dalla relativa asseverazione inviata ad ENEA. Vediamole nello specifico.
Superbonus e APE ante operam errato: come rimediare?
Il quesito riguarda un edificio unifamiliare nel quale, oltre agli interventi agevolati, sono previste modifiche interne e per il quale è stato commesso un errore nell’Attestato di Prestazione Energetica ante operam. Nel dettaglio, il professionista che lo ha rilasciato, ha considerato il vano adibito a garage privo di impianto di riscaldamento, seppure ne fosse dotato. I lavori non prevedono variazioni né in riferimento alle superficie e né ai volumi, ma esclusivamente lo spostamento del garage per realizzare, al suo posto, il vano soggiorno.
Con la redazione di un secondo A.P.E. ante, corretto, emerge che le opere garantiranno il miglioramento della classe energetica dalla E raggiunge la A4.
La risposta dell’esperto
Dal quesito non si evince chiaramente se gli interventi siano stati asseverati attraverso l’utilizzo del Portale Enea “Detrazioni fiscali”, per cui è utile distinguere due casistiche:
- APE ante con asseverazione;
- APE ante senza asseverazione.
Mentre nella prima ipotesi non emerge alcuna problematica, risultando sufficiente tenere conto dell’APE corretto, nel secondo caso invece, occorre fare altre distinzioni. Vediamole nel dettaglio.
Ipotesi 1: Asseverazione “in lavorazione”
Collegandosi all’area personale del tecnico che assevera in “Le mie asseverazioni”, si possono consultare le procedure generate ma non trasmesse, provvedere alle modifiche ed alle rettifiche o alla eliminazione del lavoro mediante la funzione “Elimina lavoro”. Qui è reperibile l’asseverazione con lo stato “in lavorazione”.
Ipotesi 2: È stata inviata una prima asseverazione allegando l’A.P.E. errato
Nel caso in cui sia stata inviata l’asseverazione allegando l’A.P.E. errato, la sostituzione dell’Attestato è consentita nel solo caso in cui si provveda ad annullare l’asseverazione utilizzando la funzione “Annulla protocollo” nel Portale Enea.
A questo punto, dalla funzione “Crea nuova asseverazione” si procede con l’invio di un nuovo S.A.L. Attenzione però: è necessario inserire nelle “Note” l’operazione effettuata, cioè annotare l’invalidazione del protocollo ASID, generato dal Portale Enea, riportandone il motivo ed indicando l’errore rilevato.
In questo modo, consultando “Le mie asseverazioni”, l’operazione invalidata resta visibile, ma essa non ha alcuna efficacia, anche ai fini della comunicazione telematica da trasmettere all’Agenzia delle Entrate per le opzioni cessione del credito e/o sconto in fattura.
Ipotesi 3: sono state trasmesse due asseverazioni allegando l’A.P.E. errato
Nel caso in cui esistano due asseverazioni per diversi SAL, la prima asseverazione, comprensiva di almeno il 30% dell’intervento complessivo, non potrà essere annullata proprio perché esiste uno stato d’avanzamento lavori successivo. Solo per quest’ultimo sarà utilizzabile la funzione “annulla protocollo”.
Per rimediare occorre creare una nuova asseverazione, pertanto ripartire dalla fase iniziale, e nel campo “Note” trascrivere che la nuova asseverazione è sostitutiva della precedente, riportando, quindi, il Codice ASID e l’errore commesso.
Correzione asseverazioni: le indicazioni di ENEA
Con l’Avviso del 31 gennaio 2023, ENEA ha precisato non sia ammesso correggere o integrare a mezzo pec asseverazioni già inviate:
“A nulla valgono le pec inviate con questa finalità, le quali non avranno risposta. Ogni informazione che si ritenga necessario portare a conoscenza dell'ENEA, in aggiunta a quanto già previsto nel modello ministeriale di asseverazione, dev'essere contenuta nel campo dedicato alle note nella stessa asseverazione.
Correzioni e integrazioni dell'asseverazione sono esclusivamente a cura del tecnico asseveratore, che può annullare il protocollo, apportare le modifiche del caso ed eseguire una nuova trasmissione.
Qualora l’asseveratore ritenga che per correzioni di piccola entità, che comunque non devono riguardare le somme dichiarate, sia sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà, si ribadisce che tale dichiarazione non va trasmessa all’ENEA.
L'asseveratore la fornisce invece ai beneficiari della detrazione fiscale e la conserva per esibirla su richiesta.”
Riferimenti normativi
- D.L. n. 34/2020, art. 119, comma 3, conv. con mod. dalla L. n. 77/2020 e ss.mm. e ii., con il quale normato essere l’A.P.E. la certificazione atta alla dimostrazione del miglioramento delle classi energetiche dell’immobile:
“Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi […] devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio […] se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata”.
- Decreto del MISE 6 agosto 2020, art. 7, comma 3, con il quale posto l’obbligo all’ottenimento dell’A.P.E. ante e post opera in relazione agli interventi di efficientamento energetico di cui al prima citato art. 119, dimostrando il miglioramento di almeno due classi energetiche o il conseguimento di quella più alta. Miglioramento che, a sua volta, deve essere comprovato mediante comparazione dei due A.P.E. nelle relative fasi ante opera e post opera.
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