Superbonus: asseverazione tardiva per cambio zona sismica
L'Agenzia delle Entrate spiega a quali condizioni è concessa un'asseverazione tecnica tardiva per accedere alle detrazioni fiscali previste per interventi sismici
Sismabonus e Superbonus 110%: cosa succede quando il comune in cui si trova l’edificio su cui si stanno effettuando dei lavori di ristrutturazione cambia zona sismica e non si è in possesso dell’asseverazione tecnica? Si tratta di un caso molto frequente, che abbiamo anche trattato diverse volte (ad esempio qui) e su cui l’Agenzia delle Entrate è tornata a discutere con la risposta n. 764/2021.
Sismabonus e asseverazione tardiva: la normativa
Ricordiamo che ai sensi dell’art. 16, comma 1-septies del D.L. 63/2013 possono usufruire della detrazione fiscale “Sismabonus” gli interventi che rispondono ai seguenti requisiti:
- intervento di riduzione del rischio sismico attestato tramite asseverazione tecnica (DM n. 58/2017);
- edificio ubicato in zona sismica 1, 2 o 3.
Nella prima versione del DM n. 58/2017 era stato specificato che l’asseverazione tecnica andava allegata al titolo edilizio, pena decadenza del beneficio fiscale. Con il DM n. 24/2020, l’art. 3 del DM n. 58/2017 è stato modificato, stabilendo che dal 16 gennaio 2020 – data in cui il Decreto è entrato in vigore - l’asseverazione tecnica può essere presentata entro l’inizio dei lavori.
Cambio di zona sismica: si può chiedere il Superbonus?
Nel caso in esame, l’Istante ha rappresentato la seguente situazione:
- ha richiesto un permesso di costruire nel mese di luglio 2019 per demolizione e ricostruzione di un fabbricato residenziale;
- non ha allegato l'asseverazione della classe di rischio sismico dell'edificio precedente l'intervento e di quella conseguibile a seguito dell'intervento progettato, in quanto il Comune nel quale è ubicato l'immobile si trovava ancora in zona sismica 4;
- i lavori sono iniziati nel mese di agosto 2020;
- nel marzo 2021, il Comune è passato dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3.
Da qui il dubbio: è possibile accedere alle detrazioni previste dall'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (cd. "decreto Rilancio") per i lavori di riduzione del rischio sismico, in corso di esecuzione, anche se non è stata ancora presentata l'asseverazione tecnica?
Superbonus: gli interventi antismici
Il Fisco ha quindi ricordato che l'articolo 119 del Decreto Rilancio disciplina la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020, a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. Superbonus) effettuati su unità immobiliari residenziali.
In particolare, gli interventi antisismici richiamati dalla norma sono quelli per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lett. i), del TUIR, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio.
Inoltre l’art. 119 del decreto Rilancio al comma 13, lett. b), stabilisce che l'efficacia degli interventi antisismici è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base alle disposizioni del DM n. 58/2017. I professionisti incaricati attestano, altresì, la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Gli interventi edilizi da eseguire devono essere inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 380/2001 (TU dell'Edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratti di un intervento di nuova costruzione.
Asseverazione tardiva: quando è possibile richiederla
L’Agenzia delle Entrate spiega che nel caso di titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2020, un'asseverazione tardiva, non consente l'accesso al Sismabonus. Lo stesso principio si applica anche ai fini del Superbonus, considerato il richiamo del comma 4 dell’art. 119 del decreto Rilancio all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n. 63/2013.
Attenzione però: la Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del decreto ministeriale n. 58/2017 e delle linee guida ad esso allegate ha precisato che nel caso in cui le Regioni dispongano il passaggio di un Comune dalla zona sismica 4 alla zona sismica 3, possono accedere alle agevolazioni fiscali, compreso il Superbonus - sia pure limitatamente alle spese sostenute a partire dalla data in cui ha effetto il passaggio in zona sismica 3 - anche i soggetti, in possesso di un titolo abilitativo, che non hanno allegato l'asseverazione alla richiesta del predetto titolo abilitativo oppure non la hanno presentata prima dell'inizio dei lavori in quanto, a tali date, il Comune risultava in zona sismica 4.
Questa asseverazione tardiva va comunque prodotta prima della fruizione del beneficio fiscale e quindi:
- entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale va riportata la detrazione, nel caso di fruizione diretta del Superbonus,
- in caso di sconto in fattura o cessione del credito, prima dell'esercizio di tale opzione.
Pertanto, nel caso in esame, dato che il permesso di costruire è stato presentato prima del passaggio in zona sismica 3, l'Istante potrà accedere al Superbonus per le spese sostenute successivamente alla data in cui ha effetto la delibera della Giunta regionale che ha inserito il Comune in zona sismica 3 e previo rilascio dell’asseverazione tardiva prima della fruizione dell’agevolazione fiscale.
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