Superbonus e attestazioni ENEA a SAL: le opere asseverate devono essere conformi al progetto?
Realizzare opere diverse da quelle previste nei progetti è consentito anche in caso di Superbonus, ma la variante della CILAS a fine lavori apre dubbi su come produrre correttamente le asseverazioni nelle fasi intermedie
Il Decreto Semplificazioni-bis
Per quanto riguarda la possibilità di variare il titolo abilitativo dei lavori in caso di Superbonus, è stato il DL 77/2021 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis) ad ammetterla esplicitamente. Inserendo all’interno del decreto che regola il Superbonus (DL 34/2020) un nuovo comma (art. 119, co. 13-quinquies), la normativa ha previsto che “in caso di varianti in corso d’opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata”.
Dunque, nel caso presentato, non è un problema l’aver realizzato un cappotto termico diverso da quello dichiarato nella CILAS e nei progetti, purché una volta ultimate le lavorazioni ci si premuri di variarla come consentito. Dal quesito, emerge che il tecnico che ha rilasciato l’asseverazione a SAL non ha verificato se detta variazione fosse avvenuta, ma se i lavori sono ancora in corso, ciò è del tutto normale.
Il problema, piuttosto, risiede nel fatto che per quanto il Decreto Semplificazioni-bis preveda la liceità di realizzare opere diverse da quelle dichiarate, questo non contempla allo stesso modo il caso delle asseverazioni intermedie che, da una lettura rigorosa dei decreti, sembra che debbano essere redatte certificando la corrispondenza delle opere con i progetti. Se questi non sono ancora stati variati, allora, potrebbe generarsi un intoppo che, in punta di diritto, neanche la presentazione della variante a fine lavori sarebbe in grado di sanare.
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