Superbonus e attestazioni ENEA a SAL: le opere asseverate devono essere conformi al progetto?

Realizzare opere diverse da quelle previste nei progetti è consentito anche in caso di Superbonus, ma la variante della CILAS a fine lavori apre dubbi su come produrre correttamente le asseverazioni nelle fasi intermedie

di Cristian Angeli - 08/07/2024

L’aderenza ai progetti

Secondo un’interpretazione rigida, insomma, quando si rilascia un’asseverazione l’operazione dovrebbe avvenire con riferimento alle opere previste in progetto, non astrattamente regolarizzabili in futuro, perché la normativa, come accennato, fa riferimento ai “progetti”. L’art. 119 co. 13-bis del DL 34/2020, infatti, specifica che “l’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione”.

Il significato di una simile disposizione è però dubbio. In un primo momento è richiesto che vengano attestati i requisiti tecnici “sulla base del progetto”, lasciando dunque intendere che l’asseverazione a SAL non possa riportare i dati di lavori non previsti nelle carte depositate, come ha fatto il tecnico del quesito. Eppure, la norma si riferisce anche alla “effettiva realizzazione” che, come detto, ben può essere difforme rispetto al progetto, considerata la possibilità di regolarizzare il tutto con una variante a fine lavori. Emerge così lo spazio per considerare valida un’interpretazione più “estesa”, soprattutto se si considera che una fase della procedura telematica per caricare l’asseverazione sul portale ENEA (che però, si ricorda, non è fonte normativa), prevede la possibilità di indicare se sono state realizzate “varianti in corso d’opera”.

Eppure, anche altre norme citano i progetti, avvalorando tesi più restrittive. È il caso del co. 13, lett. b) del citato art. 119, che rimanda al DM 6 agosto 2020, nel quale “sono stabilite le modalità di trasmissione della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative”.

Il decreto richiamato, in particolare, prevede al suo art. 4 che “nei casi in cui l’asseverazione si riferisca a uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione […] è acquisita dichiarazione del tecnico abilitato che asseveri il rispetto dei requisiti secondo quanto indicato dal progetto”. In questo caso si parla dunque di progetto, senza alcun riferimento alla “effettiva realizzazione”.

E non solo, perché lo stesso DM riporta due allegati, uno riferito all’asseverazione sullo “stato finale” e l’altro all’asseverazione dei SAL intermedi. In entrambi è ripetutamente specificato che occorre fare riferimento al “progetto”. Ad esempio, al p.to 3.1 è da indicare “il costo complessivo degli interventi di progetto previsti sulle parti comuni”, e nel successivo p.to 3.2 va esposto “il costo complessivo degli interventi di progetto sulle parti private”.

Come se non bastasse, il modello chiede di dichiarare che con gli interventi previsti l’edificio consegue il miglioramento di due classi energetiche e di specificare la classe iniziale e quella finale “secondo i dati di progetto”.

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