Superbonus e attestazioni ENEA a SAL: le opere asseverate devono essere conformi al progetto?

Realizzare opere diverse da quelle previste nei progetti è consentito anche in caso di Superbonus, ma la variante della CILAS a fine lavori apre dubbi su come produrre correttamente le asseverazioni nelle fasi intermedie

di Cristian Angeli - 08/07/2024

Cosa fare

La questione purtroppo è irrisolta. Nel caso concreto il termotecnico avrebbe potuto rifiutarsi di rilasciare l’asseverazione, considerata l’assenza della variante depositata, ma con conseguente grave pregiudizio per il committente, che probabilmente avrebbe contestato una simile scelta professionale.

Volendo procedere non aveva altra strada che certificare le opere effettivamente realizzate, anche se “difformi” dai progetti depositati. Sembra lecita, in tal senso, un’interpretazione più “bonaria”, in base alla quale la parola “progetti” usata nei decreti non è da intendere come progetti “depositati” in senso stretto. Si potrebbe intendere la parola “progetti”, cioè, come un riferimento alla generica esistenza di un elaborato che giustifichi le opere oggetto di asseverazione, anche diverso da quello depositato mediante CILAS. L’elaborato di progetto in questione dovrebbe dimostrare che la variazione delle opere è tale da garantire (ad esempio) il doppio salto di classe energetica che l’asseveratore dichiara nel proprio attestato e che portano alla maturazione dei bonus fiscali. Ma in tal caso si ritiene consigliabile che l’esistenza del progetto a cui fare riferimento sia comprovabile mediante un documento con data certa, magari inviato a mezzo pec.

Laddove invece, in sede di controllo, prevalesse una interpretazione più restrittiva, il rischio sarebbe quello di ricadere sotto la scure del co. 13-bis.1 dell’art. 119, in base al quale “il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’art. 121 comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da 2 a 5 anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro”, con tutte le conseguenze che ne derivano anche a danno del committente dei lavori.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

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