Superbonus e bonus barriere architettoniche: settimana decisiva al Senato
Al Senato si avvia la discussione per la conversione del Decreto Legge n. 212/2023 con le modifiche urgenti per il superbonus e il bonus barriere architettoniche
Comincia oggi in Aula al Senato la discussione del disegno di legge di conversione del Decreto-Legge n. 212/2023 recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali in edilizi” (c.d. Decreto Superbonus).
Decreto Superbonus: la conversione in legge
Dopo l’approvazione senza modifiche da parte della Camera dei Deputati e le dichiarazioni del Governo, l’ultimo tassello per la conversione del D.L. n. 212/2023 è ormai una mera formalità. Il Decreto Legge, infatti, scade il 27 febbraio e il Senato avrà solo il tempo per confermare nuovamente il testo predisposto da Palazzo Chigi che non prevede nulla di rilevante per le problematiche dei cantieri sospesi e dei crediti rimasti incagliati.
Non hanno avuto alcun effetto le proposte di emendamento per consentire alle imprese di completare i lavori in un tempo congruo, anche al fine di tutelare le esigenze di sicurezza sul lavoro, né il grido di allarme delle associazioni dei consumatori rimasti vittima di una normativa modificata trentadue volte.
Alla fine, la scelta del Governo è stata quella di porre fine alla stagione del superbonus, prevedendo unicamente delle misure volte a tutelare gli acquirenti dei crediti a stato di avanzamento lavori (SAL) e un contributo (di cui non si conosce ancora nulla) per consentire la chiusura dei cantieri in corso d’opera.
Senza le modifiche richieste, il superbonus è ormai diminuito al 70% sulle spese sostenute nel 2024 (sia chi riguardino cantieri avviati precedentemente che nuovi lavori), col passaggio al 65% nel 2025. Un decalage di aliquota:
- da cui sono fuori gli interventi sulle unifamiliari, che non possono accedere al superbonus già da giugno 2022, con l’eccezione dei cantieri arrivati al 30% entro il 30 settembre 2022 a cui è stato consentito di portare in detrazione le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- che non riguarda gli enti del terzo settore (con alcuni requisiti) e gli interventi nelle zone terremotate (anche sulle unifamiliari).
Decreto Superbonus: i contenuti
Confermati, dunque, integralmente i contenuti dei 4 articoli di cui si compone il D.L. n. 212/2023:
- art. 1. Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia - con la misura salva SAL e il contributo per i redditi bassi;
- art. 2. Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici - che modifica il precedente Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) e dispone l’obbligo di assicurazione per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento (superbonus) per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
- art. 3. Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche - mediante il quale cambia volto il bonus 75% per l’eliminazione del bonus barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio);
- art. 4. Entrata in vigore - prevista per il 30 dicembre 2023 (valida anche nella conversione).
Misura salva SAL e contributo per i redditi bassi
Con l’art. 1 del D.L. n. 212/2023 il Governo ha deciso di tutelare unicamente i cessionari delle agevolazioni fiscali cedute a SAL. Il comma 1, infatti, dispone che i SAL da superbonus ceduti o scontati e relativi ad interventi per lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso. In questo caso si deroga al rispetto dei requisiti minimi previsti dalla norma (doppio salto di prestazione energetica).
Con il successivo comma 2 viene previsto un contributo (che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi) di non specificata entità da riconoscere ai contribuenti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31 dicembre 2023.
Su questo contributo si dovrà attendere un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 28 febbraio 2024 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge) che definirà criteri e modalità di erogazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Superbonus e zone terremotate
Con l’art. 2 del D.L. n. 212/2023 viene modificata la disciplina delle eccezioni prevista dal Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni). In particolare, dal 30 dicembre 2023 le disposizioni dell’articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del Decreto Cessioni si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi. Tradotto: viene esteso il divieto generale di fruizione indiretta dell'agevolazione, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;
Il successivo comma 2 introduce l'obbligo di stipula di un contratto di assicurazione a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento (superbonus) per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, in relazione a spese per interventi avviati successivamente al 30 dicembre 2023.
Bonus 75% barriere architettoniche
Decisamente più importanti le modifiche (e limitazioni) previste con l’art. 3 del D.L. n. 212/2023 che modifica la disciplina delle detrazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche di cui all'art. 119-ter del Decreto Rilancio.
Con questa modifica, già a partire dal 30 dicembre 2023, viene ristretto l'ambito oggettivo dell'agevolazione che potrà essere utilizzata solo per gli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Altre modifiche importanti riguardano:
- il pagamento delle spese che dovrà essere effettuato mediante bonifico parlante;
- il rispetto dei requisiti richiesti per l'accesso alla detrazione che dovrà risultare da un'apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati;
- la disciplina delle opzioni alternative.
Con quest’ultimo punto viene disposta una nuova limitazione all’operatività delle norme che, per gli interventi agevolati di eliminazione delle barriere architettoniche, derogano al blocco dell'esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
In particolare, sconto e cessione rimangono praticabili per gli interventi dei condomini sulle parti comuni degli edifici e per le persone fisiche, in alcune specifiche ipotesi. Infine, lo sconto in fattura e la cessione del credito restano applicabili per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30 dicembre 2023, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario; ove non sia prevista, ove siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
In definitiva, con il D.L. n. 212/2023 viene previsto:
- che le opzioni alternative sul bonus 75% possono essere utilizzate senza limitazioni solo fino al 31 dicembre 2023;
- che le opzioni alternative sul bonus 75% possono essere
utilizzate oltre il 31 dicembre 2023 (e fino al 31 dicembre 2024,
visto che l’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio ne consente
l’utilizzo fino al 2024) solo da:
- condomini, per quanto riguarda interventi su parti comuni di edifici a prevalenza residenziale;
- persone fisiche, per interventi su unifamiliari o unità abitative all'interno di edifici plurifamiliari (con alcune specifiche condizioni).
Sulla falsa riga del Decreto Cessioni, sono fatti salvi (e quindi potranno utilizzare bonus e cessione nella versione antecedente al D.L. n. 212/2023) gli interventi per cui entro il 29 dicembre 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo (ove necessario) prima del 29 dicembre 2023;
- avviati oppure su cui ci sia un accordo tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato pagato un acconto (per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo).
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