Superbonus e bonus edilizi: le categorie per l'Attestazione SOA
La Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito quali sono le categorie SOA valide per operare con i bonus edilizi
Se ne è discusso dal 20 maggio 2022 ma fin'ora nessuno era riuscito a comprendere come ottemperare all'obbligo previsto dall'art. 10-bis del Decreto-Legge n. 21/2022 (Decreto Energia) inserito dopo la sua conversione con la Legge 20 maggio 2022, n. 51. Stiamo parlando della qualificazione delle imprese per l’accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Attestazione SOA: il chiarimento del CSLLPP
La norma ha, infatti, previsto a partire dall'1 gennaio 2023 (con una prima fase transitoria) l'obbligo di affidare l'esecuzione dei lavori che accedono ad uno dei bonus indicati nei citati artt. 119 e 121 ad imprese in possesso della "occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50".
Un obbligo che voleva dire tutto e niente perché ancorato ad una norma utilizzabile nei lavori pubblici, che fa specifico riferimento ad un regolamento di attuazione del 2010 (il d.P.R. n. 207/2010) che nell'allegato A definisce puntualmente un elenco di categorie di opere generali e specializzate.
La domanda più ovvia è stata: per quale categoria occorre qualificarsi?
Alla domanda ha risposto la Commissione consultiva per il monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che con la risposta n. 1 del 20 marzo 2023 ha finalmente chiarito (o almeno ha fornito la sua interpretazione) che, non essendoci uno specifico riferimento normativo, non è richiesta una corrispondenza tra le categorie indicate nell'Allegato A al d.P.R. n. 207/2010 con i lavori da eseguire.
Prendendo come unico riferimento l'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) citato nell'art. 10-bis del D.L. n. 21/2022, quello che occorre attestare sono i seguenti requisiti:
- l'assenza dei motivi di esclusione (art. 80 del Codice dei contratti), che costituisce presupposto ai fini della qualificazione;
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali (art. 83 del Codice dei contratti);
- il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- il possesso di certificazione del rating di impresa rilasciata dall'ANAC (art. 83, comma 10 del Codice dei contratti).
Per quale categoria attestarsi?
Secondo il CSLLPP i suddetti requisiti possono essere dimostrati dalla certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all'importo dei lavori da eseguire.
Non sarebbe, dunque, necessaria una esatta corrispondenza tra categoria SOA e lavori da eseguire, ma solo l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione.
Le incongruenze della risposta del CSLLPP
Da tale premessa si potrebbe affermare che una qualsiasi delle classifiche indicate nell'Allegato A al d.P.R. n. 207/2010 potrebbero essere idonee per ottemperare all'obbligo previsto. Il CSLLPP, però, indica una strada diversa affermando che possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, solo le seguenti categorie SOA:
- OG1 (Edifici civili e industriali);
- OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) ;
- OG11 (impianti tecnologici) ;
- OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) ;
- OS21 (Opere strutturali speciali) ;
- OS28 (impianti termici e di condizionamento).
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