Superbonus, bonus edilizi e cessione del credito: che effetto avrà l'aggiornamento di Eurostat?

L'aggiornamento del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD) avrà effetti sulle misure per la riapertura della cessione dei crediti edilizi?

di Gianluca Oreto - 03/02/2023

Tra la fine del 2021 e il 2022 a tenere banco nel mondo delle costruzioni è stato l'argomento bonus fiscali ed, in particolare, il Superbonus 110% che a partire dal 2023 è stato ridotto al 90%. Entrando più nel dettaglio il tema principe è stato però quello della cessione dei crediti edilizi.

La cessione dei crediti edilizi

Un meccanismo alternativo all'utilizzo diretto delle detrazioni fiscali già presente nel nostro ordinamento all'interno del Decreto Legge n. 63/2013 relativamente alle detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica (art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1) oltre a quelle previste per interventi di ristrutturazione edilizia (art. 16, commi 1-quinquies e 1-octies).

Nelle prime versioni di questo meccanismo veniva concesso ai soggetti beneficiari di optare, in alternativa all'utilizzo diretto delle detrazioni, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che aveva effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Una modalità che, almeno fino al 2021 non ha mai destato alcune preoccupazioni di contabilità pubblica, visto che lo Stato, a seguito delle indicazioni fornite dall'Unione Europea, ha sempre considerato questi crediti come "non pagabili". Cosa significa "non pagabili" è spiegato all'interno del manuale SEC 2010 e del Manual on Government Deficit and Debt (MGDD), aggiornati periodicamente dall'Eurostat al fine di rendere omogenei i bilanci degli Stati Membri dell'UE.

La richiesta italiana

Benché in Europa nessuno avesse mai alzato la voce sulla cessione del credito, nel 2021 (Governo Draghi in carica) arriva alla Commissione Europea una "strana" richiesta da parte di ISTAT sulla corretta modalità di contabilizzazione dei crediti edilizi che il Manuale Europeo classifica come:

  • pagabili, quando il maggior credito a fronte di un debito minore viene corrisposto a titolo di rimborso da parte dello Stato (in questo caso il credito è una passività pubblica non contingente e rappresenta un obbligo attuale per il Bilancio dello Stato);
  • non pagabile, quando il maggior credito a fronte di un debito minore viene perso dal contribuente.

Alla richiesta di ISTAT risponde la Commissione Europea con un parere dell'8 giugno 2021 mediante il quale, considerata la possibilità di cessione multipla del superbonus, Eurostat rileva che il credito d'imposta risulta essere in una posizione limite tra quello "pagabile" e "non pagabile". Dubbio che avrebbe sciolto in vista del prossimo aggiornamento del MGDD, in cui avrebbe introdotto degli orientamenti metodologici specifici.

L'aggiornamento del Manuale di contabilità Europeo

Aggiornamento arrivato nei giorni scorsi che, è bene ricordare, non risulta fornire delle indicazioni perentorie ma solo dei "consigli metodologici ufficiali". Per comprendere la decisione di Eurostat è bene leggere prima il paragrafo "2.2.2.4.2. Basic distinction between payable and non-payable tax credit" in cui si definisce puntualmente la differenza tra le due tipologie di credito:

  • i crediti non pagabili o anche “non esigibili”, "a fondo perduto" o “sprecabili”), che sono quelli limitati alla importo del debito tributario. Tutti gli importi del credito d'imposta che eccedono il debito del contribuente nel periodo d'imposta sono persi;
  • i crediti pagabili o anche "rimborsabili" o “non sprecabili”, che sono quelli in cui l'intero l'importo del credito d'imposta viene comunque corrisposto al beneficiario, comportando il pagamento dell'eccedenza quando lo sgravio fiscale è superiore al debito d'imposta. In un sistema di crediti d'imposta pagabili, gli obblighi di pagamento sono concessi indipendentemente dall'entità del debito d'imposta, anche nel caso dove non sussiste alcun obbligo fiscale. I crediti d'imposta pagabili sono quindi passività pubbliche non contingenti: essi rappresentano un obbligo attuale per le casse dello Stato.

Differenza enorme! Mentre i crediti d'imposta non pagabili sono iscritti a riduzione del gettito fiscale e quindi riducono l'imposta e le entrate totali, per i crediti d'imposta pagabili, l'intero l'importo del credito d'imposta è registrato come spesa pubblica (registrazione che incide sul carico fiscale, entrate totali e spese totali, e sui loro corrispondenti rapporti con il PIL).

Eurostat, con una interpretazione molto "borderline" va ben oltre e nella nuova classificazione dei crediti prende in considerazione la probabilità o ragionevole certezza che lo Stato pagherà effettivamente i beneficiari entro il termine stabilito per qualsiasi importo del credito d'imposta. Secondo Eurostat, con la cessione multipla vi sarebbe la ragionevole certezza che lo Stato perderà risorse corrispondenti all'intero importo del credito d'imposta. Considerazione basata sul fatto che a seguito della possibilità che il credito possa essere utilizzato da uno o più beneficiari, ne corrisponderebbe una assunzione di responsabilità dello Stato rilevata sin dall'inizio della maturazione del credito d'imposta stesso.

Le sentenze della Cassazione

Sull'argomento dovrebbero, però, anche incidere le considerazioni della giurisprudenza di Cassazione italiana. Appare utile ricordare che a fine ottobre 2022 5 diverse sentenze della Corte di Cassazione hanno rilevato come sul credito fiscale non ci sia alcuna garanzia da parte dello Stato, anche nel caso di cessione multipla dello stesso. Considerazione su cui pesa il problema del sequestro preventivo del credito che al momento sta bloccando l'ultima cessione prevista dalla normativa dagli istituti bancari ai clienti non consumatori.

Considerato che sul credito non c'è alcuna garanzia da parte dello Stato e che lo stesso può sempre negarne l'utilizzo con le tempistiche di controllo previste dall'Agenzia delle Entrate (che possono arrivare anche a 13 anni), per quale motivo si dovrebbe considerare pagabile un "credito" a cui non corrisponde un esborso diretto da parte dello Stato stesso e su cui resta sempre l'incertezza da una parte che l'ultimo beneficiario non abbia la capienza necessaria e dall'altra che un controllo ne possa inficiare l'utilizzo?

Domande che i tecnici italiani avrebbero dovuto porre ad Eurostat prima dell'aggiornamento di una Manuale su cui, comunque, non conosciamo ancora gli effetti sui Bilanci dello Stato che, statene certi, muteranno in funzione del Governo in carica.

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