Superbonus e bonus edilizi: ecco i chiarimenti sull'Attestazione SOA

Dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus i chiarimenti in merito alla qualificazione SOA delle imprese per l'accesso ai benefici fiscali

di Redazione tecnica - 22/03/2023

L'1 gennaio 2023 è entrato in vigore il nuovo obbligo previsto dall'art. 10-bis del Decreto-Legge n. 21/2022 (Decreto Energia) convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51 (obbligo arrivato dopo la conversione in legge): la qualificazione SOA delle imprese coinvolte in un cantieri le cui spese accedono ad uno dei tanti bonus edilizi ancora in vigore (superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus casa, fotovoltaico, colonnine di ricarica, bonus barriere architettoniche).

I bonus edilizi e la qualificazione SOA

Un obbligo che riguarda tutti i cantieri di importo complessivo superiore a 516.000 euro e che è stato introdotto in due distinte fasi:

  • un periodo transitorio dal 1° gennaio al 30 giugno 2023 in cui per la fruizione degli incentivi si dovrà affidare l'esecuzione dei lavori ad imprese:
    • in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
    • che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  • un regime definitivo dal 1° luglio 2023 in cui i lavori potranno essere affidati solo ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Attestazione SOA: i chiarimenti del CSLP

Ma è un obbligo sul quale si conosce poco e che ha dovuto attendere solo questi giorni di marzo per ricevere dei chiarimenti ufficiali da parte della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del Sismabonus istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) che ha pubblicato la risposta n. 1 del 20 marzo 2023 ad oggetto "Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 10-bis del Decreto-Legge n. 21/2022 - Qualificazione delle imprese per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77".

Il CSLP chiarisce subito che l'obbligo di qualificazione SOA è stato previsto per garantire che l’esecuzione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, finalizzati al risparmio energetico e alla riduzione della vulnerabilità sismica, ammessi ad usufruire, in varia misura, di incentivi fiscali, sia affidata a imprese che possano dimostrare la propria competenza ed esperienza.

L'attestazione SOA, quindi, sarebbe uno strumento a garanzia della qualità soprattutto per gli interventi di maggiore rilevanza economica per i quali appare imprescindibile il raggiungimento di un elevato livello di affidabilità e qualità limitando drasticamente, per le quote di mercato superiori ai limiti previsti dalla norma, l’affidamento dei medesimi a esecutori che non sono in possesso dell’esperienza e competenza richieste a garanzia della corretta esecuzione degli interventi in parola.

L'obbligo è stato previsto prendendo spunto da quanto prevede la disciplina dei lavori privati di ricostruzione sismica (L’Aquila, Emilia Romagna, Centro Italia) dove il riconoscimento di importanti contributi economici ha motivato l’obbligo di affidamento dei contratti oltre una certa soglia solo ad imprese in possesso di attestazione di qualificazione (SOA).

L'interpretazione normativa

Premesse a parte, la Commissione ha chiarito che il riferimento all’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (attuale Codice dei contratti pubblici) è solo un rinvio formale ad una disposizione dell’ordinamento che individua il funzionamento degli organismi di attestazione.

Per questo motivo, la Commissione, rispondendo al quesito formulato dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha fornito le indicazioni puntuali circa i requisiti da verificare dell’attestazione SOA e i relativi termini temporali di attuazione della disposizione normativa.

Secondo la Commissione, lo scopo sostanziale della norma non sarebbe quello di replicare, anche nei lavori privati che usufruiscono dei bonus edilizi, tutto il complesso meccanismo pensato per i lavori pubblici, bensì quello di garantire la moralità, la professionalità e la presenza reale sul mercato dell’impresa.

Attestazione SOA a prescindere...

Tali requisiti si intenderanno verificati con la dimostrazione da parte dell’impresa esecutrice (obbligatoria solo per contratti di appalto/subappalto con importo superiore a 516.000,00 euro) della certificazione SOA a prescindere dal riferimento alla categoria e classifica corrispondenti alla natura e all’importo dei lavori da eseguire.

Tale interpretazione è tesa a favorire l’attività di verifica posta in capo al committente (soggetto che potrebbe, oltretutto, non disporre delle competenze necessarie) che non sarà tenuto di conseguenza a procedere allo scorporo delle lavorazioni previste dal contratto o all’identificazione della categoria delle lavorazioni al fine di individuare la tipologia di attestazione SOA di cui l’impresa deve dimostrare il possesso.

Essendo questa la ratio e la finalità della norma, per ciò che riguarda la necessità di individuare la “occorrente” qualificazione SOA, è possibile rifarsi ad una linea di principio utilizzata anche dall’ANAC seppur con riferimento agli appalti pubblici inferiori a 150.000 euro.

Secondo tale tesi, ai fini della qualificazione dell’impresa, non è necessaria un’esatta corrispondenza tra categorie SOA e lavori da eseguire, ma è sufficiente accertare l’effettivo possesso, da parte dell’impresa, di una professionalità qualificata, intesa come coerenza tecnica fra la natura dei lavori trainanti o prevalenti da eseguire e quelli dimostrati per l’ottenimento dell’attestato di qualificazione. Da tale linea interpretativa discende che possono essere considerate idonee e coerenti con i lavori oggetto dei bonus edilizi, nel senso richiesto dalla norma, le seguenti categorie SOA:

  • OG1 (Edifici civili e industriali)
  • OG2 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela)
  • OG11 (impianti tecnologici)
  • OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi)
  • OS21 (Opere strutturali speciali)
  • OS28 (impianti termici e di condizionamento)

Attestazione SOA non come negli appalti pubblici

Sempre in coerenza con il fine della norma e con il principio della non necessaria corrispondenza tecnica, non sarà necessario l’esatto possesso di un attestato nella classifica di importo che sarebbe stata richiesta in un appalto pubblico, ma può essere ritenuto sufficiente il possesso della prima classifica.

L'applicazione temporale dell'obbligo

Relativamente all'applicazione temporale dell'obbligo di qualificazione SOA, la Commissione ha distinto le seguenti ipotesi:

  1. per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 le imprese esecutrici non sono tenute a dimostrare il possesso di alcun requisito se i lavori sono stati terminati entro il 31 dicembre 2022;
  2. per i contratti di appalto/subappalto ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 21 maggio 2022 i cui lavori sono proseguiti oltre il 31 dicembre 2022, occorrerà, che le imprese esecutrici, a decorrere dal 1° gennaio 2023:
  • dimostrino il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 D. Lgs. 50/2016;
  • oppure, in via transitoria, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, dimostrino l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data;
  1. per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1° gennaio 2023 le imprese esecutrici potranno, al momento dell’affidamento dei lavori:
  • dimostrare il possesso della certificazione SOA rilasciata ai sensi dell’articolo 84 D. Lgs. 50/2016;
  • oppure, in via transitoria e, solo per i primi sei mesi decorrenti dal 1° gennaio 2023 fino al 30 giugno 2023, dimostrare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto con una società organismo di attestazione finalizzato al rilascio della relativa certificazione. A decorrere dal 1° luglio 2023 sarà obbligatorio aver ottenuto la certificazione SOA pena il mancato riconoscimento delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute successivamente a tale data.
  1. per i contratti di appalto/subappalto di lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020 di importo superiore a 516.000,00 euro sottoscritti dal 1° luglio 2023, l’esecuzione dei lavori ricompresi negli articoli 119 e 121 del DL. n. 34/2020, è affidata esclusivamente ad imprese in possesso della certificazione SOA.

Esclusioni

L'obbligo di attestazione SOA non si applica nei seguenti casi:

  • contratti di appalto relativi ad interventi già avviati e in corso di esecuzione alla data del 21 maggio 2022.
  • contratti di appalto i cui lavori non siano ancora stati avviati al momento dell’entrata in vigore della norma, ma la cui sottoscrizione risulti essere stata effettuata, comunque, in data anteriore al 21 maggio 2022. Per dimostrare la data certa della sottoscrizione è possibile fare riferimento allo scambio dei documenti contrattuali, tramite mail o PEC, al verbale di assemblea di condomino o, più in generale, ad altre modalità similari che risultino tracciabili.

Nei suddetti casi, quindi, le imprese affidatarie o subappaltatrici continuano ad operare senza dover possedere la certificazione SOA e ciò anche se l’importo dei valori è superiore alla soglia dei 516.000,00 euro e anche se i lavori dovessero proseguire nel 2023.

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