Superbonus e bonus edilizi: come ottenere il risarcimento da perdita di chance?
L’evoluzione giurisprudenziale sta portando a un quadro sempre più complesso, soprattutto in condominio. Occhio anche alla quantificazione del danno e all’inerzia del richiedente.
Deve agire il singolo condòmino
Si tratta della sentenza n. 21/2025 del Tribunale di Monza, che ha risolto una questione relativa a una pratica Superbonus mai avviata a causa dell’inerzia dell’amministratrice del condominio interessato. In base a una delibera assembleare, infatti, quest’ultima avrebbe dovuto affidare gli incarichi tecnici per svolgere alcune verifiche urbanistiche necessarie per accedere al Superbonus. Avendo però mancato di farlo, rimanendo inerte per 13 mesi, il condominio perdeva la possibilità di usufruire dello sconto in fattura (dato l’intervento del D.L. n. 11/2023), dovendo così anticipare l’intero costo dell’appalto, superiore al milione di euro.
Pertanto, il condominio ha chiesto all’amministratrice un risarcimento pari proprio a tale importo, ricevendo però il rigetto da parte del Tribunale. Oltre a non aver portato prove sufficienti, infatti, il condominio è risultato carente della “titolarità attiva del diritto al risarcimento”. In altre parole, cioè, non è all’intera compagine che spetterebbe il risarcimento, ma ad ogni condòmino per sé, e ciò proprio a causa del funzionamento del Superbonus. In base alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/2020, infatti, non è obbligatorio che tutti i condòmini scelgano la stessa modalità di fruizione, cosicché “la circostanza che sia il singolo condomino ad usufruire della detrazione ed a dover effettuare la scelta tra l’uso diretto della detrazione stessa in dichiarazione, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura rendono alquanto evidente che, nel caso in cui lo sconto in fattura sia divenuto inutilizzabile per il ritardo colpevole dell’amministratore del condominio nell’eseguire le delibere assembleari, il danno da perdita di tale opzione si produce non già in capo al condominio complessivamente considerato, bensì in capo a ciascun singolo comproprietario”.
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