Superbonus e bonus edilizi: come ottenere il risarcimento da perdita di chance?

L’evoluzione giurisprudenziale sta portando a un quadro sempre più complesso, soprattutto in condominio. Occhio anche alla quantificazione del danno e all’inerzia del richiedente.

di Cristian Angeli - 10/02/2025

I problemi nella quantificazione del danno

La prima criticità pratica che deriva da quanto appena illustrato riguarda, dunque, chi deve richiedere il risarcimento. Nonostante giudici diversi potrebbero ragionare diversamente, pare ora opportuno che ogni condòmino sollevi la sua causa “personale”, cosa che nei condomini più grandi potrebbe risultare particolarmente difficoltosa. Ma non solo, perché leggendo la sentenza di Monza accanto a un’altra recente pronuncia, vale a dire la n. 356 emanata dal Tribunale di Milano lo scorso 15 gennaio, emerge un ulteriore scoglio.

Con quest’ultima, infatti, il Giudice ha rimodulato al ribasso il risarcimento richiesto dal proprietario di un immobile che, dopo aver incaricato un’impresa della realizzazione di opere agevolabili con Superbonus, era stato abbandonato dalla stessa, con la conseguenza di aver perso la possibilità di accedere alla detrazione. In particolare, il committente aveva chiesto un risarcimento pari al prezzo stabilito nel contratto d’appalto disatteso, ma il Tribunale ha, piuttosto, scelto di riferirsi al mancato aumento di valore dell’immobile, un importo spesso inferiore e – soprattutto – non sempre facile da valutare. Il motivo per il quale il danno non è pari al valore delle opere non eseguite, secondo il Giudice, è dato sia dal fatto che il Superbonus ha “gonfiato” i prezzi, sia dalla possibilità di non subire alcun “reale” esborso monetario per la realizzazione dei lavori, data la possibilità di accedere allo sconto in fattura. Nel caso di specie, dunque, rispetto ai 190.000 euro richiesti, il Giudice ne ha riconosciuti solo 60.000, essendosi basato sulla stima del mancato aumento di valore dell’immobile derivante da una CTU.

Ebbene, una volta stabilito che a sollevare l’azione devono essere (prudenzialmente) i singoli condòmini, è evidente che si pone un problema di quantificazione del danno in relazione alle opere che riguardano le parti comuni del condominio. In generale, poi, ogni CTU potrebbe dare risultati diversi, e in certe occasioni un simile valore di riferimento potrebbe risultare persino indeterminabile.

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