Superbonus e bonus edilizi: come ottenere il risarcimento da perdita di chance?
L’evoluzione giurisprudenziale sta portando a un quadro sempre più complesso, soprattutto in condominio. Occhio anche alla quantificazione del danno e all’inerzia del richiedente.
L’inerzia non è ben vista
La prima sentenza illustrata (Tribunale di Monza, n. 21/2025) evidenzia inoltre come l’inerzia di chi subisce la perdita della detrazione può influenzare l’andamento del processo. Affinché sia riconosciuto un danno da risarcire, infatti, è necessario accertare che questo sia stato provocato proprio dal comportamento (anche omissivo) del soggetto a cui viene richiesto, vale a dire serve che sia dimostrata l’esistenza di un “nesso di causalità” tra la condotta e il fatto dannoso.
Per quanto, nel caso di specie, l’amministratrice sia rimasta colpevolmente inerte nell’esecuzione della delibera menzionata, il Giudice ha posto l’accento sul fatto che “anche i condomini non risultano aver indirizzato alla medesima alcun sollecito né alcuna richiesta di informazioni o di chiarimenti durante il medesimo periodo”, al punto che la stessa revoca dell’incarico veniva deliberata dopo oltre un anno dalla precedente delibera rimasta ineseguita.
La catena del nesso di causalità, insomma, potrebbe essere stata “interrotta” proprio dal fatto che il (presunto) danneggiato non ha fatto alcunché per evitare il danno. Così, aver sollecitato il corretto adempimento di chi di dovere, o essersi attivati per trovare una soluzione alternativa (ad esempio, nel caso in cui si sia stati abbandonati dall’impresa esecutrice, averne cercata una nuova da incaricare – magari senza successo), rappresentano circostanze che, se adeguatamente provate, aumentano la probabilità di ricevere un risarcimento per perdita di chance. Contrariamente, come è avvenuto nel caso trattato dal Tribunale di Monza, la sussistenza del nesso di causalità può risultare non dimostrata.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it
IL NOTIZIOMETRO