Superbonus e bonus edilizi: la falsa proroga della comunicazione della cessione del credito

Check normativo dell'art. 2-quinquies sulla "Comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito" inserito in sede di conversione in legge del D.L. n. 11/2023

di Gianluca Oreto - 05/04/2023

La Camera dei Deputati, con 172 voti favorevoli, 114 voti contrari e 1 astenuto, ha (finalmente) approvato il disegno di legge di conversione con modificazioni del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni) che adesso passa all'esame dell'altro ramo del Parlamento. Dopo l'approvazione del Senato e la pubblicazione in Gazzetta, le modifiche apportate in sede di conversione potranno considerarsi effettivi.

Comunicazione della cessione del credito: è proroga per la remissione in bonis?

Tra queste, una delle disposizioni aggiunte dalla Camera (art. 2-quinquies, comma 1 del testo coordinato con le modifiche) prevede una "finta" proroga per le tempistiche di comunicazione all'Agenzia delle Entrate per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito. In particolare, la nuova norma dispone:

La comunicazione per l’esercizio dell’opzione di cessione del credito di cui all’articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell’albo di cui all’articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Comunicazione delle opzioni: check normativo

Per comprendere il significato di questa disposizione occorre come sempre fare un check normativo.

L'art. 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (Decreto Milleproroghe) dispone:

Per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o di cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

Molto semplicemente la norma prevede che per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'utilizzo dello sconto in fattura e della cessione del credito, il modello di cui al Provvedimento Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, prot. 35873 successivamente modificato dal Provvedimento Agenzia delle Entrate 10 giugno 2022, prot. n. 202205 potrà essere inoltrato all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.

L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 dispone:

La fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente:
a) abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
b) effettui la comunicazione ovvero esegua l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
c) versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.

Questa disposizione, presente nel nostro ordinamento dal 2012, consente la remissione in bonis, a seguito si sanzione, delle comunicazioni ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti per la fruizione di un beneficio fiscale.

La circolare n. 33/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate

Già con la circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito (pag. 28) che "...la remissione in bonis è ammessa anche per l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito di cui al citato articolo 121 del decreto Rilancio, purché:

  • sussistano tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione di imposta relativa alle spese dell’anno di riferimento;
  • i contribuenti abbiano tenuto un comportamento coerente con l’esercizio dell’opzione, in particolare, nelle ipotesi in cui tale esercizio risulti da un accordo o da una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione;
  • non siano già state poste in essere attività di controllo in ordine alla spettanza del beneficio fiscale che si intende cedere o acquisire sotto forma di sconto sul corrispettivo;
  • sia versata la misura minima della sanzione prevista.".

Il Fisco aveva chiarito che per le spese sostenute nel 2021 e per le rate residue delle spese sostenute nel 202021, la remissione in bonis della comunicazione poteva essere effettuata entro il 30 novembre 2022, termine di presentazione della dichiarazione dei redditi (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Per usufruire della remissione in bonis, l'Agenzia delle Entrate aveva anche quantificato la sanzione corrispondente a 250 euro. Detta sanzione:

  • deve essere versata tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili;
  • non può essere oggetto di ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 dal momento che la sanzione rappresenta l’onere da assolvere per aver diritto al riconoscimento dei benefici concessi dalla norma in esame.

Con la risoluzione dell’11 ottobre 2022, n. 58/E l'Agenzia delle Entrate aveva fornito le istruzioni per il versamento della sanzione dovuta per avvalersi della remissione in bonis, di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2021, ai fini dell’invio della comunicazione dell’opzione di cui all’articolo 121 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Cosa prevede il Decreto Legge n. 11/2023

Le disposizioni inserite in sede di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 in realtà non proroga nulla sulla comunicazione della scelta delle opzioni ma ne limitano la portata disponendo che la remissione in bonis in questo caso può essere disposta solo se eseguita a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.

Nessuna proroga, dunque, ma solo una limitazione all'esercizio di una disposizione che nella sua versione originaria avrebbe consentito la remissione in bonis della scelta delle opzioni in favore di qualsiasi cessionario.

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