Superbonus e Bonus edilizi: chi è stato indotto in errore si salva dalle sanzioni
Al posto dell’autore materiale di una violazione, sempre che egli sia stato diligente, le norme tributarie prevedono che possa essere chiamato a pagare chi lo ha indotto in errore
L’errore incolpevole
Davvero chi si è affidato a un tecnico o a un General Contractor che hanno poi determinato la commissione di una violazione non può far altro che stringere i denti e pagare di tasca propria per l’indebita percezione di un bonus? Non è proprio così.
Per comprendere le conseguenze delle contestazioni fiscali, infatti, bisogna uscire dalla disciplina specifica dei bonus, e considerare la normativa tributaria nel suo insieme. Così, analizzando il D.Lgs. n. 472/1997 che ancora oggi regola le sanzioni tributarie, si arriva al suo art. 10, che recita: “Chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole […] determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale”.
Un po’ come nel diritto penale, insomma, se qualcuno è stato costretto con la forza o indotto a commettere un’irregolarità, a risponderne è colui che lo ha portato ad agire in tal modo.
Tale principio, anche di natura tributaria, può aprire allora larghi spazi per difendersi da una contestazione dell’AdE relativa alla non spettanza di un bonus edilizio. Anche se è vero che General Contractor e tecnici difficilmente praticano” violenze o minacce”, con il loro operato e la loro professionalità possono comunque assicurare di star facendo “tutto bene”, generando nel beneficiario un legittimo affidamento e rendendolo così un mero “autore materiale” di violazioni di cui non ha colpa.
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