Superbonus e Bonus edilizi: chi è stato indotto in errore si salva dalle sanzioni
Al posto dell’autore materiale di una violazione, sempre che egli sia stato diligente, le norme tributarie prevedono che possa essere chiamato a pagare chi lo ha indotto in errore
L’opinione dell’Agenzia delle Entrate
Non vi sono, ad oggi, sentenze che applicano il citato art. 10 a casi specifici relativi ai bonus edilizi, ma la sua operatività in materia non è per nulla implausibile.
Innanzitutto perché, come accennato, è una norma contenuta nella disciplina delle sanzioni tributarie, in cui dunque certamente ricadono anche le detrazioni edilizie. Ma non solo, perché è stata l’Agenzia delle Entrate stessa a citarlo nei propri documenti di prassi.
Nella citata Circolare n. 33/E/2022, con la quale l’AdE ha approfondito il tema della responsabilità nei bonus edilizi, viene esplicitamente richiamato l’art. 10 sull’errore incolpevole, senza però che l’amministrazione fiscale si dilunghi nell’offrire indicazioni operative in merito. Tuttavia, in una nota, le Entrate specificano che “l’esimente dell’errore incolpevole non è invocabile dal soggetto che abbia agito con dolo o colpa”.
Come a dire, insomma, che il beneficiario indotto in errore è salvo dalle sanzioni solo se davvero non aveva piena consapevolezza e volontà di mettere in atto una violazione, né ha peccato di negligenza nel delegare totalmente a qualcun altro gli espletamenti amministrativi, fiscali ed edilizi che sottostanno alla spettanza dei bonus senza vigilare.
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