Superbonus e Bonus edilizi: occhio al plafond nel caso di pertinenze
L’intricata nozione giuridica di “pertinenza” può portare le Entrate a mettere in dubbio il corretto inquadramento dell’edificio e, dunque, la corretta quantificazione del bonus fruito. E la prova grava sul proprietario
La nozione di pertinenza
L’art. 817 cc. stabilisce che “sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. Si comprende quindi che la destinazione a pertinenza deve essere caratterizzata dal requisito della durevolezza, intesa nel senso che, pur non essendo necessarie la perpetuità e la permanenza, il rapporto pertinenziale tra la res accessoria e quella principale non può essere né occasionale né temporaneo.
Per poter essere inteso come pertinenziale, il vincolo tra il bene immobile principale e quello secondario deve contemporaneamente essere caratterizzato dai seguenti due presupposti:
- Un obiettivo carattere di strumentalità funzionale rispetto al bene principale per un migliore uso di quest’ultimo (presupposto oggettivo);
- L’avvenuta manifestazione della volontà del proprietario della cosa principale diretta a porre la pertinenza in un rapporto di asservimento (presupposto soggettivo).
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