Superbonus e Bonus edilizi: occhio al plafond nel caso di pertinenze

L’intricata nozione giuridica di “pertinenza” può portare le Entrate a mettere in dubbio il corretto inquadramento dell’edificio e, dunque, la corretta quantificazione del bonus fruito. E la prova grava sul proprietario

di Cristian Angeli - 05/08/2024

La prova grava sul proprietario

Chiarita la necessità di un riscontro dei due requisiti pertinenziali (oggettivo e soggettivo) nel concreto dei singoli casi, ecco che il Fisco ben può “allarmarsi” di fronte a un frazionamento che avviene a ridosso di lavori agevolabili con bonus edilizi. Innanzitutto perché, come si è spesso detto, potrebbe configurarsi un abuso del diritto, contestando che la variazione dell’assetto dell’immobile ha avuto il solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale indebito.

Ma prima di arrivare a questo punto, più semplicemente l’Agenzia potrebbe contestare la natura stessa della pertinenza, e in questo caso la palla passerebbe al proprietario.

La sentenza prima menzionata (e non solo, si veda anche, tra le altre, la sentenza di Cassazione n. 24432/2017) espressamente afferma che “la prova dell'asservimento pertinenziale grava sul contribuente quando ne derivi una tassazione attenuata”. E tale prova, tra l’altro, “deve essere valutata con maggior rigore rispetto alla prova richiesta nei rapporti di tipo privatistico”.

Di conseguenza, è cruciale effettuare una ricognizione accurata della sussistenza dei reali requisiti che attestano (in concreto) la pertinenzialità. Tali verifiche, dato che l’onere della prova grava sul contribuente, sono da mettere in atto il prima possibile. La strada più sicura sarebbe quella di effettuarle prima dell’inizio dei lavori agevolabili, per essere sicuri di definire il plafond correttamente. Se ciò non è stato fatto, anche una verifica ex post può essere utile a “prepararsi”, comprendendo la propria situazione prima che giunga un vero e proprio accertamento.

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