Superbonus e bonus edilizi: le priorità della Rete delle Professioni Tecniche
Prevenzione sismica e Direttiva Green vanno sostenute da un piano strutturale a lungo termine che comprende anche gli incentivi fiscali
Se da una parte è evidente la necessità di un monitoraggio dei cantieri Superbonus in corso e di controlli operati insieme al supporto dei professionisti, dall'altra la Rete Professioni Tecniche ha identificato diverse criticità nel nuovo Decreto Superbonus 2024, sul quale ha espresso le proprie perplessità nel corso dell'audizione in Commissione Finanze e Tesoro al Senato, nell'ambito dei lavori per la conversione in legge del D.L. n. 39/2024, presentando proposte che guardano anche a lungo termine.
Superbonus, bonus edilizi e cessione del credito: l'audizione della RPT
Partendo dal presupposto che due obiettivi sono fondamentali per il nostro Paese - riduzione del rischio sismico delle costruzioni con l’elaborazione del Piano di Prevenzione Sismica e aumento dell'efficienza energetica, applicando le indicazioni della Direttiva Green - la RPT ha sottolineato che il loro raggiungimento è strettamente legato a interventi coordinati in un piano strutturale, sul quale al moemnto non arrivano segnali positivi, considerato lo stop imposto dal D.L. n. 39/2024 al meccanismo delle opzioni alternative.
Come si legge nel documento presentato, si tratta di un elemento fortemente penalizzante, "che incide pesantemente sulla posizione di tutti quei soggetti che, pur avendo avviato i lavori, non avevano ancora sostenuto spese o ricevuto fatture al 30 marzo scorso, nonché di quelli che, a tale data, avevano già pagato acconti ma dovevano ancora iniziare l’intervento già concordato e autorizzato dal punto di vista edilizio-urbanistico".
Il riferimento è a tutte le imprese esecutrici che, sulla base degli appalti a loro affidati e delle CILAS presentate, avevano comunque già provveduto ad effettuare le operazioni propedeutiche all’avvio degli interventi, concludendo accordi vincolanti per l’acquisizione di beni e servizi o con i professionisti e i tecnici coinvolti nell’operazione, oltre che a tutti i beneficiari delle detrazioni che, pur avendo avviato i lavori al 30 marzo, non avevano ancora pagato alcuna spesa, in attesa di raggiungere la percentuale minima di esecuzione dei lavori (30%) richiesta dalla disciplina del Superbonus per l’emissione del primo SAL, funzionale allo sconto in fattura e alla cessione del credito.
Da qui la richiesta di salvaguardare alcune sistuazioni particolari con deroghe all'art. 1, comma 5: "Pur comprendendo l’intenzione del Governo di colpire le cd “CILAS dormienti”, presentate da oltre un anno solo per conservare il diritto alla cessione del credito, occorre salvaguardare tutti i lavori per i quali, al 30 marzo, siano stati già assunti impegni di spesa riferibili ai contratti d’appalto stipulati anteriormente a tale data. A tal fine, occorre intervenire su quanto previsto dall’art.1, comma 5 del DL, ammettendo le opzioni per la cessione del credito e per lo sconto in fattura anche se i lavori non siano stati materialmente avviati al 30 marzo 2024, ma a tale data siano state comunque sostenute spese o dai soggetti beneficiari o dalle imprese e fornitori per acquisire beni o servizi inerenti ai lavori da realizzare. Per quel che riguarda, poi, gli interventi sugli immobili posti nei territori interessati dagli eventi sismici, appare necessario estendere la deroga, al momento prevista per il sisma de L’Aquila del 2009 e per quello del Centro Italia del 2016, a tutti i territori colpiti, anche recentemente, da eventi sismici o alluvionali a partire dal 2009.
Appelllo anche per modificare le limitazioni imposte a ONLUS e gli Enti del terzo settore, per i quali, "stante la scarsa capienza d’imposta, che non consente l’utilizzo dei bonus in forma di detrazione, il venir meno della facoltà di opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura corrisponde, di fatto, all’eliminazione dell’incentivo", e per il Bonus Barriere architettoniche, "con limitazione eccessiva per interventi con una riconosciuta valenza sociale".
Non manca il riferimento all’eliminazione della remissione in bonis per l’invio tardivo delle comunicazioni di opzione per la cessione del credito e per lo sconto in fattura e, ancor peggio, dall’impossibilità di correggere errori effettuati in buona fede, contenuti in comunicazioni già inviate: “Anche queste misure pregiudicano il legittimo affidamento dei contribuenti, che contavano su un istituto ampiamente riconosciuto per porre in essere adempimenti tardivi, al fine di non incorrere nella decadenza dalle agevolazioni fiscali". Sul punto, i professionisti propongono di conservare il diritto, per un periodo limitato, ad una comunicazione tardiva della cessione del credito, ad esempio in caso di ritardo nel rilascio di un’asseverazione o del visto di conformità, ove il contribuente aveva confidato sul fatto di poter inviare la comunicazione entro il 15 ottobre 2024, oppure in presenza di errori formali che, sino al 29 marzo 2024, potevano essere corretti entro il 5 maggio 2024.
Tra prevenzione sismica e riqualificazione energetica, il futuro degli incentivi
La discussione sul Decreto è stato lo spunto per parlare di prevenzione sismica ed fficientamento energetico degli edifici, "favorendo, laddove possibile, interventi congiunti ottimizzati".
Secondo la Rete, gli incentivi edilizi statali devono sostenere, in maniera integrativa dei costi, gli interventi, per un periodo sufficientemente lungo (almeno 25-30 anni) per ottenere risultati decisivi che interessino almeno il 90% delle costruzioni a maggior rischio sismico ed il 50% del resto, secondo criteri di priorità, e devono essere previsti nel bilancio dello Stato, indicando le modalità di uso.
Per raggiungere questi obiettivi, gli incentivi edilizi sismici sono essenziali, inseriti in un quadro organico e sostenibile che comprende l’adozione del Fascicolo del fabbricato elettronico ed il monitoraggio dinamico strutturale.
Queste nel dettaglio le azioni che la RPT propone di definire:
- programmazione pluriennale degli interventi incentivati con un piano industriale di lungo periodo (25/30 anni) con garanzia della sua sostenibilità finanziaria nell’ambito del bilancio dello Stato. Il tutto legato al conseguimento di specifici obiettivi di efficientamento/messa in sicurezza (2 classi energetiche; 1 classe sismica, salvo revisione metrica) a prescindere dall’individuazione delle tipologie e tecnologie connesse agli interventi;
- limitazione della normativa primaria a fissare gli obiettivi generali ai fini dell’uso dell’incentivo come il miglioramento delle classi di efficienza e di rischio, demandando a normativa di carattere regolamentare la fissazione puntuale della tipologia di interventi e lasciando alla progettazione dei professionisti - sempre nel rispetto degli obiettivi generali della norma primaria - la possibilità di declinare soluzioni di natura tecnica, anche innovative visto il contesto tecnologico in divenire;
- ridefinizione e semplificazione delle norme sulla cessione del credito e lo sconto in fattura, con i controlli adeguati affidati ai professionisti, in modo da rendere chiaro dall’inizio l’ambito di azione di professionisti, imprese e proprietari di immobili;
- priorità agli interventi di ecobonus contestuali a quelli antisismici;
- riequilibrio tra l’intervento pubblico e la partecipazione alle spese da parte dei privati rispetto a quanto avvenuto con il Superbonus 110%;
- definizione della misura dell’incentivo, piuttosto che attraverso il riferimento al reddito del beneficiario, con un sistema che garantisca sempre la copertura integrale del costo dell’intervento, ripartita tra intervento pubblico diretto (% di copertura delle spese) e ricorso a mutui pluriennali a tasso agevolato per il finanziamento del residuo, con garanzia di finanzamento integrale per incapienti e soggetti con capacità economica ridotta;
- l’associazione delle misure incentivanti con lo sconto in fattura e la cessione dei crediti, previo consolidamento del sistema di verifiche e compliance degli interventi rispetto alle spese effettuate e scongiurando il “blocco” della cessione per l’impossibilità del sistema bancario di assorbire, in modo massivo, i crediti, magari coinvolgendo soggetti di emanazione pubblica.
Documenti Allegati
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