Superbonus, bonus edilizi e visto di conformità: nuova FAQ del Fisco
Dall'Agenzia delle Entrate una nuova risposta che riguarda il Superbonus, i bonus edilizi e il visto di conformità sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura)
Come deve essere rilasciato il visto di conformità “ora per allora” sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, previsto dall’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022? Il rilascio del visto deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate?
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate aggiornando la sezione FAQ del Superbonus mediante la quale ha fornito alcune delucidazioni in merito:
- alla forma del rilascio del visto di conformità;
- alla data dello stesso;
- ai suoi contenuti.
Entrando nel dettaglio viene chiarito che nel caso segnalato, la forma di rilascio del visto di conformità è libera. È necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
I contenuti del visto di conformità
Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce.
Tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo:
- codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
- codice fiscale del condominio (se applicabile);
- codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
- codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
- tipologia di intervento agevolato;
- anno di sostenimento della spesa;
- ammontare della spesa sostenuta;
- ammontare del credito ceduto.
Il rilascio del visto non deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l’esercizio dell’opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell’articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge n. 50 del 2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dall’Amministrazione Finanziaria.
L’attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.
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