Superbonus con cambio di destinazione d'uso: il decreto ‘Salva SAL’ non basta

Per usufruire della “scappatoia” che permette la cessione del credito anche se i lavori non sono finiti entro il 2023 è comunque necessario aver emesso almeno un SAL e riuscire a terminare le opere

di Cristian Angeli - 23/07/2024

Serve finire i lavori

Inoltre, l’eccezione introdotta dal DL 212/2024 non può in alcun modo rendere “tollerabile” che chi beneficia del Superbonus non possieda, alla fine, tutti i requisiti necessari per accedervi correttamente.

Ad esempio, è vero che il decreto “Salva-SAL” prevede esplicitamente la sua operatività anche nel caso in cui il non aver terminato i lavori al 31 dicembre 2023 comporti il mancato doppio salto di classe energetica richiesto per ottenere il Superbonus, ma se tale doppio salto non verrà mai conseguito, ecco che la legittima spettanza del bonus “scricchiola”.

Lo stesso ragionamento vale nel caso in cui i lavori non vengano mai completati, perché il Superbonus si applica, ovviamente, solo a interventi realmente (e compiutamente) eseguiti.

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