Superbonus con cambio di destinazione d'uso: il decreto ‘Salva SAL’ non basta

Per usufruire della “scappatoia” che permette la cessione del credito anche se i lavori non sono finiti entro il 2023 è comunque necessario aver emesso almeno un SAL e riuscire a terminare le opere

di Cristian Angeli - 23/07/2024

Serve il cambio di destinazione

E non solo, perché nel caso specifico della gentile lettrice non completare i lavori significherebbe anche non rendere il deposito un immobile residenziale, facendo così venir meno un altro requisito fondamentale per accedere al Superbonus. La detrazione, infatti, riguarda solo edifici ad uso residenziale. Nonostante ciò, la prassi dell’Agenzia delle Entrate permette di accedere al Superbonus anche se l’immobile su cui si realizzano gli interventi non sia accatastato in una categoria “corretta”, purché questo lo sia a lavori conclusi. Insomma, l’amministrazione fiscale ha chiarito a più riprese (da ultimo con la Circolare 17/2023), che la situazione catastale che rileva è quella che risulta alla fine dei lavori, e non al loro inizio.

Pertanto, la gentile lettrice ben potrebbe accedere al Superbonus, ma pur sempre a condizione che la destinazione d’uso del suo immobile sia quella residenziale proprio grazie agli interventi edilizi che vengono realizzati. Evidentemente, allora, non realizzarli, e quindi non rendere residenziale quello che al momento è un deposito, significa non avere affatto diritto al Superbonus.

Infine, non realizzare quanto dichiarato nella CILA significa ricadere in una delle cause di decadenza del Superbonus regolate dall’art. 119, co. 13-ter del DL 34/2020 (opere difformi dalla CILA), a meno che non sia presentata una variante, che può essere anche in diminuzione.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

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