Superbonus: la Cassazione sul sequestro preventivo
La Cassazione si esprime sulla richiesta di dissequestro del cellulare del professionista che ha presentato e sottoscritto la relazione tecnica di una pratica di superbonus
Tra le principali problematiche che ha portato al blocco della cessione dei crediti edilizi (oltre ai continui cambi normativi) vi è certamente la scure del sequestro preventivo del credito anche nei confronti del cessionario privo di colpe.
Superbonus e sequestro preventivo: gli interventi della Cassazione
Una problematica nata a seguito di 5 sentenze della Corte di Cassazione pubblicate a ottobre 2022 che hanno mostrato la fragilità e il rischio del meccanismo di cessione dei crediti edilizi di cui all'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
L'argomento si arricchisce di nuovi spunti della Cassazione che, con la sentenza 3 agosto 2023, n. 34320, ci consente di approfondire nuovamente il problema. La sentenza viene emessa a seguito del ricorso presentato avverso una sentenza del TAR che aveva disposto il sequestro del cellulare del professionista incaricato della presentazione e sottoscrizione della relazione tecnica relativa a dei lavori di superbonus.
In particolare, tale sequestro era stato disposto nell'ambito delle indagini a carico di cinque soggetti, tra cui l'istante professionsita, al quale viene contestata la violazione, in concorso, dell'art. 316 ter cod. pen. in relazione a comunicazioni di cessione del credito in merito a fittizi lavori di ristrutturazione edilizia "Superbonus".
Il ricorso
Il ricorso avverso l'ordinanza di sequestro viene presentata, tra le altre cose, deducendo 4 motivazioni:
- la contraddittorietà e omessa motivazione dell'ordinanza che non ha tenuto conto del fatto che l'eventuale esistenza di lavori abusivi (evidenziati nella pratica relativa al super bonus) non ha in alcun modo inciso sulla regolarità della pratica medesima (in riferimento alla effettiva realizzazione di lavori sulle parti munite di regolare titolo edilizio e alla relativa cessione del credito);
- alla omessa valutazione della legittimità del progetto in riferimento alla disciplina urbanistica di riferimento;
- alla violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta configurabilità dell'art. 316 ter cod. pen., da escludersi in quanto "difetta il nesso di causalità tra il falso contestato e la corresponsione dell'erogazione, che sarebbe stata corrisposta pur tenendo conto del grafico del condono edilizio e che anzi avrebbe generato maggiori utili e che dalla documentazione e dagli allegati la contabilità ed i SAL corrispondono alle spese effettive ed allo stato di avanzamento dei lavori".
Motivazioni molto interessanti cui, però, la Cassazione non risponde rilevando solo il principio secondo cui "in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria".
Relativamente al sequestro del cellulare del professionista che si è occupato della relazione tecnica necessaria per accedere al superbonus, secondo gli ermellini questo non risulta sproporzionato rispetto alle esigenze probatorie relative al reato per cui si procede. La Cassazione ha, infatti, ribadito il principio in base al quale "è legittimo il sequestro, ex art. 253 cod. proc. pen., di un sistema informatico, motivato in relazione alla sua rilevanza probatoria per il possibile contenuto di documentazione direttamente inerente alla condotta criminosa per cui si procede".
In riferimento alla contestata regolarità edilizia, secondo la Suprema Corte sarebbe irrilevante ai fini dell'esclusione degli addebiti penali.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 3 agosto 2023, n. 34320IL NOTIZIOMETRO