Superbonus e cessione del credito: approvata la legge di conversione del Decreto Aiuti-quater

La Camera ha votato la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del D.L. n. 176/2022, oggi il voto finale sul provvedimento

di Redazione tecnica - 12/01/2023

Dopo il via libera della Camera dei Deputati (205 a favore, 141 contrari e 4 astenuti) alla fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 (Decreto Aiuti-quater), è previsto per oggi il voto definitivo sull'approvazione del provvedimento a cui seguirà poi la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il voto di fiducia è arrivato in mattinata con 164 sì, 127 no e 3 astenuti che hanno confermato il provvedimento di conversione per il quale si attende solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Superbonus e cessione del credito: confermate le modifiche

Ma con il voto di fiducia al Governo possono ormai essere considerate definitive (anche se non ancora ufficiali) le modifiche che riguardano le detrazioni fiscali previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il superbonus, il meccanismo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) e le possibilità di finanziamento per le imprese in crisi di liquidità.

Ma andiamo con ordine e chiariamo subito che per leggere il quadro complessivo delle novità è necessario affiancare le modifiche previste dall'art. 9 del Decreto Aiuti-quater a quelle già in vigore inserite all'interno dell'art. 1, comma 894 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che, com'è ormai noto, ha riscritto il sistema delle eccezioni per utilizzare il superbonus con aliquota al 110% anche sulle spese sostenute nel 2023.

Dalla lettura combinata delle due disposizioni è possibile giungere ad un quadro normativo differenziato in base ai soggetti beneficiari della detrazione fiscale, ovvero quelli previsti all'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio alle lettere a), b) e d-bis) ovvero gli interventi realizzati:

  • dai condomini o assimilati tali per la presenza di parti comuni come previste all'art. 1117 del codice civile;
  • dalle persone fisiche proprietarie e comproprietarie con altre persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, di edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari o unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti;
  • dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale.

Rimodulazione dell'incentivo

La prima considerazione da fare riguarda la decisione di rimodulare l'incentivo fiscale dal 110% al 90% sulle spese sostenute nel 2023. Viene, infatti, modificato l'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio che nella sua versione definitiva diventerà il seguente che per comodità suddividiamo nei suoi singoli periodi:

  • periodo 1 - Per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell'anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell'anno 2025.
  • periodo 2 - Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2023, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.
  • periodo 3 - Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.
  • periodo 4 - Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Relativamente all'utilizzo del superbonus 90% per gli interventi sulle unifamiliari e le unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalità indipendente, viene aggiunto il seguente comma 8-bis.1:

Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.

La tabella 1-bis definisce le modalità di calcolo del quoziente familiare necessario per determinare il reddito di riferimento del contribuente che sostiene le spese. Ecco la tabella:

 
Numero di parti
Contribuente
1
Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente
si aggiunge 1
Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal soggetto legato da unione civile o dal convivente, che nell’anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:
 
un familiare
si aggiunge 0,5
due familiari
si aggiunge 1
tre o più familiari
si aggiunge 2

All'art. 119, comma 8-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento".

Il sistema delle eccezioni

Come anticipato, il comma 2 dell'art. 9 sarà abrogato e per il sistema delle eccezioni alla rimodulazione dell'incentivo occorre far riferimento alla Legge di Bilancio 2023 che prevede la possibilità di utilizzare la maggiore aliquota del 110% per gli interventi realizzati:

  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, proprietarie o comproprietarie di edifici da 2 a 4 u.i. autonomamente accatastate, che abbiano presentato la CILAS entro il 25 novembre 2022;
  • dai condomini o assimilati tali che:
    • entro il 18 novembre 2022 abbiano deliberato l'approvazione dell'esecuzione dei lavori ed entro il 31 dicembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
    • tra il 19 e il 24 novembre 2022 abbiano deliberato l'approvazione dell'esecuzione dei lavori ed entro il 25 novembre 2022 abbiano presentato la CILAS;
  • per gli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza per l'acquisizione del titolo presentata entro il 31 dicembre 2022.

La data di approvazione della delibera di esecuzione dei lavori dovrà essere attestata con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

  • dall'amministratore del condominio;
  • nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 del codice civile, non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea.

Contributo per i soggetti a basso reddito

L'art. 9, comma 3 prevede l'erogazione di un contributo (che non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi) in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del Decreto Rilancio, per gli interventi di cui al suddetto comma 8-bis, primo e terzo periodo. Per l'erogazione di questo contributo è autorizzata la spesa nell’anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti-quater.

Utilizzo della detrazione indiretta in 10 anni

L'art. 9, comma 4 del Decreto Aiuti-quater prevede una deroga alla disciplina del meccanismo delle opzioni alternative alla detrazione fiscale di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio, stabilendo la possibilità che i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario.

Via libera a 3 cessioni in favore delle banche

L'art. 9, commi 4-bis e 4-ter prevedono una modifica retroattiva al meccanismo di cessione del credito, stabilendo la possibilità di 3 cessioni in luogo delle attuali 2 effettuate a favore di banche e intermediari finanziari. In questo modo avremo:

  • una prima cessione libera;
  • tre cessioni a banche e intermediari finanziari;
  • un'ulteriore cessione dalle banche in favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa.

Garanzia SACE per i finanziamenti alle imprese in crisi di liquidità

L'art. 9, comma 4-quater stabilisce che la società SACE S.p.A. possa concedere le garanzie di cui all’articolo 15 del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43, che hanno realizzato interventi di superbonus.

Cosa cambia per le unifamiliari

Relativamente alle unifamiliari, per gli interventi avviati dall'1 gennaio 2023 potranno accedere alla detrazione del 90% unicamente gli interventi per i quali:

  • il contribuente che sostiene le spese sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
  • l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
  • il contribuente che sostiene le spese abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando la procedura di cui all'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio e il quoziente familiare di cui alla Tabella 1-bis, allegata al D.L. n. 34/2020 stesso.

In questo modo, per questi soggetti non vale più quanto previsto all'art. 119, comma 10 del Decreto Rilancio che relativamente agli interventi di cui ai commi da 1 a 3 (ecobonus) consentiva l'utilizzo del superbonus sul numero massimo di due unità immobiliari.

Gli stessi soggetti non potranno utilizzare il superbonus neanche per la demoricostruzione di unità collabenti visto che sulle stesse risulta impossibile che siano adibite ad abitazione principale.

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