Superbonus e cessione del credito: nessuna possibilità di remissione in bonis

Dopo il D.L. n. 36/2024, superato il 4 aprile 2024 non è più possibile comunicare tardivamente all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti delle spese sostenute nel 2023

di Luciano Ficarelli - 25/06/2024

Un mini condominio (2 unità) ha presentato Cilas con delibera assembleare a novembre 2022 per lavori di ecobonus e sismabonus, tutto a regime superbonus 110. I due proprietari, come da verbali di condominio ed accordo con le ditte affidatarie, avevano a carico per il sismasbonus una quota uguale per entrambi mentre per il restante e per l’eco usufruivano dello sconto in fattura. I lavori sono stati svolti principalmente nel 2023, ma termineranno nel 2024.

La parte di spesa spettante ai due condomini è stata fatta nel 2023, ma non sono riusciti a cedere il credito a Poste Italiane, che ha rifiutato la domanda, né ad altri e quindi non è stato caricato come credito ceduto entro il 4 aprile. Considerata la Cilas e la delibera assembleare di novembre 2022 e considerato che alla fine del 2023 avevano un SAL oltre il 70% con spese effettuate e documentate da bonifico parlante, non avendo potuto cedere e comunicare entro il 4 aprile, è ancora possibile cedere quel credito (in totale o rate residue perdendo la prima rata del 2023) o esiste solo la possibilità della detrazione in 4 anni?

L’esperto risponde

Il Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 è stato convertito, con importanti modificazioni, nella Legge 23 maggio 2024, n. 67. Per quanto qui d’interesse, già dalla prima versione del D.L. 39/2024, con l’art. 2 è stato previsto il termine perentorio del 4 aprile 2024 alle comunicazioni di cessione dei crediti relativamente alle spese sostenute nell’anno 2023, escludendo anche la possibilità di cessione con l’utilizzo della “remissione in bonis” di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

Con le modifiche apportate al decreto durante la conversione in legge, al comma 7 del nuovo art. 4-bis del D.L. 39/2024 è stato anche previsto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, avvenuta il 29 maggio 2024, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi edilizi indicati nel comma 2 dell’art. 121 del D.L. 34/2020 conv. in L. 77/2020.

Riepilogando:

  • con l’articolo 2 l’ultimo giorno utile per cedere i crediti relativi alle spese sostenute nel 2023 è stato il 4 aprile 2024;
  • con l’art. 4-bis l’ultimo giorno utile per cedere le rate residue relative alle spese sostenute in tutti gli anni precedenti al 2024 è stato il 28 maggio 2024.

Questa nuova legge è stata uno dei motivi di rifiuto di molte pratiche in corso di approvazione dalle Poste Italiane, in particolare quelle che riguardavano la cessione delle annualità successive alla prima, le cosiddette “rate residue”, di contratti non ancora firmati e resi definitivi con le comunicazioni di cessione del credito all’Agenzia delle Entrate prima del 29 maggio 2024.

Si può, dunque, concludere che le spese sostenute nel 2023 dai due condòmini relativamente agli interventi di adeguamento del rischio sismico potranno essere portate in detrazione in quattro rate costanti annuali a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare quest’anno.

A cura di Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
www.professionistiintegrati.net
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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