Superbonus e cessione del credito: ok alla remissione in bonis
Ancora qualche giorno a disposizione dei contribuenti per la comunicazione tardiva al Fisco dell'opzione alternativa alla detrazione diretta
Scade il 30 novembre 2023 il termine per comunicare tardivamente, tramite la c.d. “remissione in bonis”, la cessione dei crediti fiscali derivanti da interventi Superbonus e di ristrutturazione edilizia, secondo quanto previsto dall'art. 2-quinquies del D.L. n. 11/2023 (c.d. “Decreto Cessioni” o “Decreto Blocca Cessioni”), convertito con legge n. 38/2023.
Superbonus: cessione del credito tramite remissione in bonis
La remissione in bonis può essere richiesta da tutti i soggetti che avrebbero potuto avvalersi ancora di una delle opzioni alternative alla detrazione diretta (sconto in fattura o cessione del credito) ai sensi dell’art. 121 del Decreto Rilancio, ma che non hanno presentato la comunicazione in merito entro il termine del 31 marzo 2023, in quanto il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati non risultava ancora concluso a quella data.
Si tratta di una deroga al generale divieto sancito dal D.L. n. 11/2023, a partire dal 17 febbraio 2023, di utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta per nuovi interventi Superbonus o per altri bonus edilizi. Il provvedimento dispone due specifiche possibilità per avvalersi della remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del Decreto Legge n. 16/2012, con il pagamento tramite F24 della sanzione di 250 euro:
- omessa o tardiva presentazione dell’asseverazione degli interventi per la riduzione del rischio sismico (allegato B), a partire dalle spese sostenute nel 2022. Secondo quanto disposto dall’art. 2-ter, qualora il contribuente voglia utilizzare la detrazione, può inviare l’asseverazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi; se invece preferisce utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, l’asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione;
- mancata comunicazione entro il 31 marzo 2023 della volontà di avvalersi di una delle opzioni alternative alla detrazione diretta (art. 2- quinquies). In questo caso è possibile avvalersi della remissione in bonis entro il 30 novembre 2023 in relazione alle spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021. Il cessionario del credito d’imposta, tuttavia, deve essere un soggetto qualificato, come previsto dalla norma.
Versamento per ogni singola comunicazione tardiva
Attenzione però: la remissione in bonis prevede il versamento pari a 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata nel termine del 31 marzo 2023. Qualora il contribuente abbia inviato diverse comunicazioni di cessione del credito oltre il termine del 31 marzo 2023 versando un unico importo di 250 euro, potrà sanare la propria posizione con il versamento tardivo della somma anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, purché esso sia fatto sempre entro il 30 novembre 2023.
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