Superbonus e cessione del credito: il Senato approva il Decreto Aiuti-quater
L'aula del Senato ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di conversione del Decreto-Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater)
Con una maggioranza netta ma non nettissima (105 voti favorevoli, 76 contrari e 3 astenuti), l'Assemblea del Senato ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul disegno di conversione del Decreto-Legge n. 176/2022 (Decreto Aiuti-quater), nel testo licenziato dalla V Commissione il 16 dicembre che conferma integralmente le ultime indiscrezioni che riguardano il superbonus 110% e il meccanismo di cessione del credito.
Superbonus: le conferme del Senato
Il provvedimento passa adesso all'esame della Camera dei Deputati che avrà ancora ampio margine di tempo per rivedere i contenuti del disegno di legge di conversione del Decreto Legge n. 176/2022 che, ricordiamo, scade il 17 gennaio 2023.
Confermate tutte le modifiche arrivate dalla 5a Commissione permanente (Programmazione economica, Bilancio) del Senato come anche la rimodulazione delle detrazioni fiscali previste all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che a partire dall'1 gennaio e fino al 31 dicembre 2023 potranno essere utilizzate con un'aliquota fiscale del 90%.
Confermata anche l'abrogazione del comma 2 dell'art. 9 relativo alle eccezioni per i soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), i cui contenuti saranno inseriti all'interno della legge di Bilancio 2023.
Entrando nel dettaglio, le principali conferme riguardano l'art. 119, comma 8-bis del Decreto Rilancio che viene modificato in modo che:
- i soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettere a) e d-bis) del Decreto Rilancio, ovvero condomini e persone fisiche proprietarie di immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari, onlus, associazioni di promozione sociale e associazioni di volontariato, potranno utilizzare il superbonus al 90% sulle spese sostenute nel 2023;
- i soggetti beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, lettera b)
del Decreto Rilancio, ovvero gli interventi sugli edifici
unifamiliari e le unità con accesso autonomo e indipendenza
funzionale. Possibilità limitata, però, alla coesistenza di 3
diverse condizioni:
- il contribuente deve essere proprietario dell'edificio o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente o deve essere titolare di un diritto reale di godimento;
- l'edificio o l'unità immobiliare devono essere adibite ad abitazione principale del contribuente che sostiene le spese;
- il capo al contribuente che sostiene le spese deve sussistere un requisito reddituale, basato su un parametro denominato "reddito di riferimento" che non dovrà essere superiore a 15.000 euro, determinato utilizzando un quoziente familiare secondo quanto prevede l'art. 119, comma 8-bis.1 del Decreto Rilancio.
Come cambia la cessione del credito
Relativamente al meccanismo di cessione del credito viene prevista:
- una deroga all'art. 121, comma 3 del Decreto Rilancio, consentendo la possibilità di utilizzare i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate entro il 31 ottobre 2022e non ancora utilizzati, in 10 rate annuali di pari importo, previo invio di una comunicazione all’Agenzia delle Entrate da parte del fornitore o del cessionario;
- una modifica dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b) del Decreto Rilancio, prevedendo 3 cessioni (e non più due) in favore di banche e intermediari finanziari. In questo modo le cessioni passano complessivamente da 4 a 5.
Quest'ultima modifica si applicherà retroattivamente a tutti i crediti d’imposta oggetto di comunicazioni dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Aiuti-quater.
Il prestito SACE e le garanzie
Confermato anche il testo dell'art. 9, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater che (almeno in teoria) prova a dare liquidità delle imprese con i cassetti fiscali pieni di crediti relativi agli interventi di Superbonus che nessuno al momento vuole acquistare.
Viene, infatti, prevista per le imprese rientranti nelle categorie contraddistinte da codici Ateco 41 (costruzione di edifici) e 43 (lavori di costruzione specializzati), la possibilità di richiedere dei finanziamenti garantiti dalla società SACE S.p.A. sulla base dei crediti maturati alla data del 25 novembre 2022. Le garanzia di SACE potranno essere concesse alla condizioni definite all'art. 15, comma 5 del Decreto Legge n. 50/2022
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