Superbonus e cessione del credito: ultima chiamata per l’asseverazione a Enea
Per usufruire delle opzioni alternative alla detrazione diretta è necessario avere l'attestazione di Enea della trasmissione dei dati sull'asseverazione
L'art. 119, comma 8-bis del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), nella versione vigente, prevede che le spese per gli interventi di superbonus realizzati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari con accesso autonomo e funzionalmente indipendenti, possano essere portate in detrazione al 110% se sostenute entro il 31 marzo 2023.
Superbonus 110% Eco: le tempistiche
Una disposizione che sarà modificata nelle prossime settimane ma su cui resta al momento il dubbio dello strumento normativo utilizzato dal legislatore:
- se la proroga della scadenza per le unifamiliari sarà inserita nella legge di conversione del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto blocca cessioni), è probabile che arrivi non prima di metà aprile (quindi oltre il 31 marzo 2023);
- se si dovesse scegliere la via di un nuovo Decreto Legge (i cui contenuti potrebbero essere successivamente inseriti nella legge di conversione del D.L. n. 11/2023), la scadenza potrebbe essere prorogata prima del 31 marzo 2023.
Ma, considerato che in edilizia conta sempre la normativa vigente, al momento calendario alla mano, mancano esattamente 10 giorni da oggi per comunicare all'Agenzia delle Entrate la scelta dell'opzione alternativa alla detrazione diretta, ovvero la cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2022 o per le rate residue relative al 2020 e al 2021 per interventi Superbonus o per interventi per cui spettano altri bonus edilizi.
Attenzione però, perché nel caso di Superbonus per interventi di riqualificazione energetica (super-ecobonus), per non perdere le agevolazioni fiscali è necessario prima adempiere a un ulteriore fondamentale obbligo.
Superbonus e cessione del credito: asseverazione a Enea entro il 24 marzo
Alla “selva” di scadenze e obblighi occore aggiungere in calendario anche quella del 24 marzo 2023, ultimo giorno utile per presentare l'asseverazione a Enea, che poi provvederà alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate della sintesi dei dati relativi alla congruità delle spese e al rispetto dei requisiti tecnici.
Ma perché proprio il 24 marzo? Si tratta di una data ricavabile “a ritroso”.
Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022, prot. 35873, per gli interventi di superbonus "Eco", prevede che (punto 2.1) ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in alternativa alle detrazioni spettanti, il beneficiario della detrazione deve richiedere che i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Come previsto una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020.
Al successivo punto 4.5 del provvedimento, sempre per gli interventi di Superbonus "Eco", è previsto che la Comunicazione della scelta dell'opzione è inviata a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell’ENEA della ricevuta di avvenuta trasmissione dell’asseverazione ivi prevista. L’ENEA trasmette all’Agenzia delle entrate i dati sintetici delle asseverazioni, secondo termini e modalità telematiche definiti d’intesa tra i medesimi enti. Sulla base dei dati ricevuti l’Agenzia delle entrate verifica l’esistenza dell’asseverazione indicata nella Comunicazione, pena lo scarto della Comunicazione stessa.
Le tempistiche per l'Enea
Considerato che l’ultimo giorno utile per l’invio della comunicazione delle opzioni è venerdì 31 marzo 2023, il quinto giorno lavorativo precedente è venerdì 24 marzo, termine ultimo quindi per trasmettere ad Enea i dati sull'asseverazione e non perdere l’accesso alle agevolazioni tramite le opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio.
Decreto Blocca cessioni: le possibili deroghe per cessione del credito e sconto in fattura
Il tutto mentre proseguono i lavori per la conversione in legge del Decreto Blocca Cessioni e si attende di capire quali possano essere le eccezioni per chi si trova in un regime transitorio:
- in riferimento alla cessione del credito, verrà proposta un’eventuale deroga verso soggetti che al 31 marzo 2023 non hanno ancora stipulato un contratto di cessione, ma hanno in mano solo un impegno da parte della banca ad avviare la procedura. In questo caso potrebbero essere “graziati” dalla scure del D.L. n. 11/2023 e avere concesso l'utilizzo della remissione in bonis fino al 30 novembre 2023.
- per quando riguarda gli interventi di edilizia libera (sostituzione e posa infissi, installazione caldaie e pompe di calore, installazione di impianti fotovoltaici), la data di riferimento non sarà più quella di inizio lavori, ma quella di effettuazione di un bonifico parlante, oppure, qualora questo non sia stato fatto un pagamento, potrà essere presentata una dichiarazione sostitutiva sia del fornitore che del committente di impegno all'esecuzione dell'intervento prima del 17 febbraio 2023.
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