Superbonus: la cessione delle rate dopo il Decreto Legge n. 39/2024

L’esperto risponde sulla cessione delle rate successive alla prima dopo la pubblicazione ed entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 (Decreto Superbonus 2024)

di Luciano Ficarelli - 15/06/2024

Avrei da porre un quesito in merito alla possibilità di utilizzare/cedere o meno crediti derivanti da Superbonus 110% dopo la conversione del Decreto Legge n. 39/2024. Mi ritrovo nella situazione che per interventi svolti nel 2022 e asseverati nel 2023 è stata regolarmente ceduta a terzi la prima rata di 4, ossia quella relativa all’annualità 2023 che l’acquirente sta scontando in 4 anni (2023-2024-2025-2026). Le tre rate successive (2024-2025-2026) avrei trovato a chi cederle, purtroppo, però, successivamente alla pubblicazione del decreto di cui sopra.

Volevo, quindi, chiedere un Vostro parere in merito ed eventualmente quali alternative mi restano per non perdere i crediti visto che, eventualmente portando in dichiarazione dei redditi le rate, la capienza Irpef è praticamente nulla.

L’esperto risponde

Il veloce susseguirsi di nuove norme che hanno modificato sostanzialmente tutta la materia dei bonus edilizi, ha creato molta confusione tra i contribuenti che, certi di non poter recuperare le spese in detrazione diretta sulla propria dichiarazione per incapienza, cercano di individuare gli ultimi spiragli che consentano di cedere a terzi i crediti maturati.

Prima di verificare se ci sono vie d’uscita, occorre premettere che il quesito del gentile lettore (si presume in qualità di committente), presenta un’incongruenza con la norma. La prima cessione del credito maturato a seguito di interventi di ristrutturazione edilizia, in questo caso di efficientamento energetico e/o di adeguamento del rischio sismico, riguarda l’intero credito e non le singole annualità. Pertanto, il lettore evidentemente si riferisce alla cessione di una sola tipologia di intervento (ad esempio, l’installazione dell’isolamento termico o la sostituzione degli infissi o la sostituzione dell’impianto di riscaldamento o gli interventi di adeguamento del rischio sismico) oppure alla cessione dell’intero credito asseverato nel primo e/o secondo Stato di Avanzamento Lavori.

Per rassicurare il lettore sulla certezza su quanto qui si afferma, si può fare riferimento al modello di Comunicazione di opzione per la cessione che si invia all’Agenzia delle Entrate e alla Piattaforma telematica di monitoraggio e gestione delle cessioni. Nel modello di Comunicazione si inserisce, tra gli altri dati, l’importo complessivo della spesa asseverata e l’anno di sostenimento. Una volta inviato il modello, dal giorno 10 del mese successivo, sulla piattaforma telematica il credito ceduto risulta suddiviso nel numero di rate previsto dal tipo di bonus edilizio. Nel caso del Superbonus con spese sostenute nel 2022, il credito ceduto è suddiviso in quattro rate, una per ogni anno. Il cessionario che accetta il credito acquistato avrà invece la possibilità di cedere anche una sola annualità, senza essere obbligato, come il primo cedente, a cedere tutte le annualità.

Occhio alla cessione del credito

Se, per ipotesi puramente teorica, il committente abbia inserito solo l’importo della prima annualità della spesa (in pratica, dividendo per 4 l’importo complessivo della spesa sostenuta), il sistema accoglie comunque l’importo inserito (non conoscendone la natura) per poi suddividerlo nella Piattaforma telematica in quattro rate di uguale importo. In questo caso, si è involontariamente provveduto a cedere solo ¼ della spesa sostenuta nel 2022, provocando conseguenze irrimediabili, come la perdita dei ¾ della spesa 2022 ormai non più cedibili. Unica soluzione è la dichiarazione integrativa per recuperare la parte non ceduta.

Risposta negativa

Nonostante quanto detto in questa lunga premessa, la risposta al quesito è comunque negativa. Il comma 7 dell’art. 4-bis D.L. 39/2024 ha previsto che a decorrere dal 29 maggio 2024 non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cessione del credito in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi edilizi. Nonostante la norma appena richiamata non sia affatto chiara, si ritiene che le rate residue siano incedibili sia nel caso in cui la prima rata sia stata portata in detrazione dall’Irpef nella dichiarazione dei redditi sia nel caso la prima annualità sia andata persa.

Per un ulteriore approfondimento sull’argomento, si rimanda alla lettura del recente articolo qui pubblicato “Decreto Superbonus 2024: il divieto di cessione delle rate residue”.

A cura di Dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
www.professionistiintegrati.net
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

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