Superbonus, CILAS ante 17/02/2023 e lavori aggiunti con variante: si possono cedere i crediti d’imposta?

Il DL 11/2023 vieta cessione e sconto facendo espressamente salve le varianti, ma il successivo DL 39/2024 non ne fa menzione. Da una sua attenta lettura, però, deriva che i lavori aggiunti possono essere oggetto di cessione anche se non realizzati e pagati entro il 30 marzo 2024

di Cristian Angeli - 13/06/2024

Il Superbonus ha completamente cambiato faccia rispetto al 2020, anno in cui è stato introdotto con la sua maxi-aliquota del 110%, mai vista prima nell’ordinamento.

A provocare maggiormente tumulto sono state le numerose riscritture delle modalità di fruizione alternative a quella diretta in dichiarazione dei redditi. Sconto in fattura e cessione del credito, infatti, hanno rappresentato una manna dal cielo per i committenti incapienti dal punto di vista fiscale, ma hanno subito forti limitazioni, prima di tutto con il DL 11/2023 e poi con il più recente DL 39/2024, che ne ha reso più stringenti le condizioni.

Il primo decreto lega la percorribilità delle modalità alternative alla data di presentazione della CILAS, mentre il secondo, incastrandosi col primo, la lega anche alla data in cui sono state saldate le fatture relative a lavori già realizzati.

Se il DL 11/2023 fa però espressamente salve le varianti, estendendo dunque l’accesso a sconto e cessione anche alle lavorazioni non previste nella CILAS originaria (purché la sua presentazione sia avvenuta nei termini previsti), lo stesso non fa il DL 39/2024, aprendo un delicato cono d’ombra. Per comprendere se i lavori aggiunti e non ancora realizzati né pagati “sopravvivano” al decreto più recente, bisogna allora interrogarsi su cosa intenda quest’ultimo con le parole “lavori” e “interventi”.

Le date da rispettare

I due decreti menzionati pongono limiti di tipo temporale all’utilizzo di sconto e cessione. Se entro alcune specifiche date, cioè, non sono rispettate le condizioni poste dalla normativa, le strade della fruizione alternativa sono sbarrate.

In particolare, in base all’art. 2 del DL 11/2023, a partire dal 17 febbraio 2023 (data della sua entrata in vigore) le opzioni alternative sono vietate per la generalità dei lavori, e tale divieto risulta superabile sono nelle seguenti specifiche situazioni:

  • interventi non condominiali per i quali è stata presentata la CILAS prima del 17 febbraio 2023;
  • interventi effettuati dai condomini per i quali è stata adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori ed è stata presentata la CILAS entro la stessa data;
  • interventi di demolizione e ricostruzione per i quali al 17 febbraio 2023 è stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il DL 39/2024, poi, ha previsto che tali deroghe al divieto regolate dal DL 11/2023 non bastano più per accedere a sconto o cessione. Nel dettaglio, oltre alla presentazione della CILAS entro il 17 febbraio 2023, è altresì necessario che entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del DL 39/2024) siano state sostenute delle spese, documentate da fattura, per lavori già effettuati, come deriva dall’art. 1, co. 5 del decreto.

Le varianti

Dopo aver introdotto il divieto e regolato le deroghe, il DL 11/2023 specificava al suo art. 2-bis, tutt’ora in vigore, che “la presentazione di un progetto in variante alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o al diverso titolo abilitativo richiesto in ragione della tipologia di intervento edilizio da eseguire non rileva ai fini del rispetto dei termini previsti”. In altre parole, cioè, se la CILAS è stata presentata il 16 febbraio 2023 (e dunque tempestivamente rispetto al termine stabilito), scatta il via libera alla cessione o allo sconto in fattura anche se in una data successiva vengono aggiunte delle lavorazioni tramite variante, e i costi di queste ultime risultano altresì agevolabili con Superbonus tramite le pratiche alternative.

Il problema, però, risiede nel fatto che, come accennato, il DL 11/2023 va adesso necessariamente letto alla luce del DL 39/2024. Quest’ultimo, non menzionando espressamente le varianti, può lasciare intendere che se entro il 30 marzo 2024 non sono state sostenute spese relative alle lavorazioni aggiunte che entro la stessa data non sono state neanche realizzate, allora sconto e cessioni diventano impraticabili.

Il DL 39/2024 si riferisce all’intervento complessivo

Una ricostruzione del genere, però, non risulta del tutto convincente rispetto alla lettera della norma.

Il citato art. 1, co. 5 del DL 39/2024, infatti, recita: “Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 (vale a dire le deroghe al divieto di cessione e sconto relative alla data di presentazione della CILAS, ndr.) non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 (cioè i lavori Superbonus, condominiali o meno, e i lavori agevolati con altri bonus, ndr.) per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati”.

Innanzitutto, è da notare come il riferimento ai “lavori già effettuati” sia piuttosto generico, non essendo individuata una percentuale minima di opere da concludere e pagare entro il 30 marzo 2024 per salvare sconto e cessione, né una loro qualche qualità specifica. Già da questo punto di vista, sembra allora ragionevole ritenere che se una lavorazione è stata aggiunta alla CILAS successivamente e non è ancora stata realizzata/pagata, ciò non blocca di per sé le modalità alternative di fruizione, purché la CILAS originaria sia stata presentata entro il 17 febbraio 2023 e siano stati pagati e realizzati dei lavori (anche diversi da quelli aggiunti) entro il 30 marzo 2024.

Tanto più se si considera che la norma citata fa riferimento agli “interventi”, tanto quelli agevolabili con Superbonus quanto con altri bonus, e non di certo a singoli lavori. In altre parole, cioè, le deroghe al divieto di cessione e sconto del DL 11/2023 non bastano più, e serve aver pagato lavori con fattura entro il 30 marzo 2024 in relazione agli interventi complessivamente considerati, a prescindere quindi da eventuali varianti. La pratica edilizia, infatti, è una sola, e le varianti si applicano alla CILAS, senza passare per una nuova pratica. In tal senso, dunque, il requisito aggiunto dal DL 39/2024 del pagamento di “lavori già effettuati” in relazione agli “interventi” agevolabili, permettono di ritenere che gli importi relativi ai lavori aggiunti con variante ben possano essere oggetto di sconto o cessione (nel rispetto delle stringenti condizioni normative).

Cosa fare?

È evidente, alla luce di quanto fino a qui illustrato, che non esiste una risposta sicura al 100%, e individuare la strada giusta da percorrere risulta allora decisamente complesso.

Come spesso accade, infatti, le disposizioni si prestano a interpretazioni più rigide (cessione e sconto sono impraticabili se la CILAS è presentata in tempo ma i lavori in variante non sono realizzati e pagati entro il 30 marzo 2024) o più elastiche (le modalità alternative sopravvivono se qualche altro lavoro inerente allo stesso intervento complessivo è stato già pagato e realizzato).

Non si può dire, in questi casi, che una delle due interpretazioni sia sicuramente corretta o errata. Tutto, dunque, dipenderà da quale orientamento formerà a riguardo l’amministrazione fiscale, e nell’impossibilità di prevedere il futuro, è sempre consigliabile formulare un quesito sul proprio caso specifico all’Agenzia delle Entrate, prima di avventurarsi in strade che potrebbero risultare controproducenti.

A cura di Cristian Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

© Riproduzione riservata