Superbonus e CILAS copia-incolla: come capire se l'onorario richiesto è congruo

Non sempre l’onorario richiesto dal professionista è congruo. A tal fine occorre valutare la quantità e la qualità del lavoro svolto, il contenuto e le caratteristiche della prestazione professionale

di Cristian Angeli - 03/03/2025

Nel mese di settembre 2022 abbiamo dato incarico a uno studio tecnico di occuparsi delle pratiche per la ristrutturazione del nostro immobile usufruendo del Superbonus. Il tecnico, che ci era stato consigliato da una nostra vicina, ci aveva parlato di una procedura semplificata chiamata CILAS e ci aveva assicurato che avrebbe provveduto a presentarla nel giro di breve tempo. E così è stato: il tecnico ha effettuato un sopralluogo di circa un'ora, prendendo alcune misure, ci ha chiesto che tipo di interventi volevamo fare (cappotto termico e sostituzione serramenti) e ci ha fatto firmare i moduli per la CILAS. Circa un mese dopo, ci ha comunicato che tutto era a posto, che i lavori potevano partire e che il pagamento per la sua prestazione sarebbe stato regolato a lavori ultimati, eventualmente tramite un general contractor.

Purtroppo, non siamo riusciti a trovare una ditta disponibile ad eseguire i lavori con il 110% e così il progetto è rimasto fermo. Qualche giorno fa, con nostra grande sorpresa, abbiamo ricevuto una lettera in cui il tecnico ci richiedeva quasi 10.000 euro per "progettazione interventi Superbonus". Contattato telefonicamente, ci ha spiegato che l'importo derivava dall'applicazione della tariffa professionale prevista per il Superbonus. A quel punto ci siamo recati in Comune per consultare gli atti e abbiamo scoperto che il tecnico aveva presentato solo il modulo CILAS e una breve relazione di due pagine con una descrizione sommaria degli interventi. La stessa identica situazione si è verificata con la nostra vicina: una richiesta economica simile e documenti depositati in Comune praticamente identici.

Ci chiediamo se una simile condotta possa essere considerata regolare e se la richiesta economica sia congrua.

L'esperto risponde

La situazione descritta dal lettore è piuttosto curiosa e richiede un inquadramento preciso delle normative e delle procedure legate al Superbonus. Inoltre, solleva una riflessione sul giusto compenso e sull'etica professionale.

La CILAS e le procedure semplificate

Innanzitutto, è importante chiarire che, per avviare i lavori di Superbonus, la necessità di un "titolo edilizio speciale", denominato CILAS, è corretta. La CILAS è stata introdotta dal D.L. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) con l'obiettivo di semplificare le procedure burocratiche per gli interventi agevolati dal Superbonus.

In particolare, la Conferenza unificata ha approvato, il 4 agosto 2021, l'Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per l'adozione della modulistica unificata per la presentazione della CILA Superbonus (come previsto dall’art. 119 D.L. 34/2020). Questo accordo ha stabilito che, a partire dal 5 agosto 2021, tutti gli interventi relativi al Superbonus devono essere presentati con il modello CILAS.

Una novità introdotta dalla CILAS riguarda la documentazione da allegare, in particolare quella relativa agli elaborati progettuali. Il tecnico deve solo descrivere sinteticamente l’intervento, senza necessità di fornire una planimetria dettagliata dello stato dei luoghi. Il modello CILAS, infatti, prevede che l’elaborato progettuale consista in una semplice descrizione dell’intervento, con la possibilità per il progettista di allegare, se necessario, degli elaborati grafici. Per gli interventi di edilizia libera (art. 6 D.P.R. 380/2001), è sufficiente una descrizione sintetica inserita direttamente nel modello.

In conclusione, nell'ottica di semplificazione delle procedure, nel caso della CILAS (a differenza di quanto accade per interventi che richiedono una SCIA), l'inclusione degli elaborati grafici è facoltativa. Pertanto, sembra che la procedura autorizzativa descritta dal lettore sia stata correttamente svolta.

Il compenso per la prestazione professionale

Il quesito non specifica i dettagli sull'edificio o sull'importo complessivo dei lavori. Senza queste informazioni, è difficile esprimere un giudizio sulla congruità della parcella richiesta dal professionista. Peraltro, una valutazione definitiva della congruità della parcella può essere fatta solo dai competenti ordini professionali. Tuttavia, è possibile fare alcune considerazioni generali.

Le parcelle per le prestazioni connesse al Superbonus sono state disciplinate dalle Linee Guida Superbonus, predisposte dalla Rete delle Professioni Tecniche. Queste Linee Guida fanno riferimento al DM 17 giugno 2016, precisando che tale decreto stabilisce un limite massimo di spesa ammissibile per le prestazioni professionali. Questo limite non costituisce una tariffa fissa né un minimo inderogabile. I professionisti devono tener conto di questo limite, ma anche delle specificità della prestazione svolta e del grado di esecutività del progetto.

Inoltre, i codici deontologici professionali (come quello degli ingegneri) stabiliscono chiaramente che “il compenso relativo alle prestazioni professionali deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale”.

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra e dei dati forniti dal lettore, possiamo concludere che la parcella proposta merita di essere approfondita e a tal fine si consiglia di incaricare un consulente di parte (CTP) che possa analizzarla e rideterminarne l’importo per verificarne la congruità. È infatti evidente che il lavoro descritto (un modulo e una breve descrizione) non può essere considerato una progettazione esecutiva, ma piuttosto una fase preliminare della progettazione. Pertanto, l'importo richiesto potrebbe essere da rivedere, tenendo conto della prestazione effettivamente svolta.

Infine, per quanto riguarda la questione del "copia e incolla" dal progetto della vicina, non si ravvedono particolari problematiche in merito. Anche se gli interventi e la loro descrizione fossero identici, ogni edificio presenta caratteristiche uniche, il che implica che ogni progetto richieda verifiche e attività preliminari specifiche, anche se svolte in modo rapido dal professionista.

Altra questione che meriterebbe di essere approfondita (e che il consulente nominato potrebbe dirimere) è se la presenza di una sola relazione possa essere ritenuta sufficiente per dare compimento ai lavori descritti. Ove così non fosse e quindi ove si rendessero necessarie informazioni grafiche o particolari aggiuntivi, potrebbe essere contestato al malcapitato tecnico un errore progettuale o una negligenza professionale.

A cura di Cristian Angeli,
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate all’edilizia
www.cristianangeli.it

 

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