Superbonus, come gestire la quota in accollo dei lavori?
La previsione di penali da ritardo permette all’impresa di costruzioni di ristorare il committente dei versamenti non previsti, ma questa pratica non è esplicitamente ammessa dall’Agenzia delle Entrate
Lo “sconto” non è ammissibile
Immaginiamo un contratto d’appalto che preveda l’ultimazione dei lavori entro il 31 dicembre 2023, così da emettere fatture conclusive a carico del committente a “somma zero”, data l’integrale copertura del prezzo dei lavori garantita da un Superbonus “pieno” utilizzato con cessione del credito al costruttore (c.d. sconto in fattura). Ebbene, se i lavori slittano invece oltre detta data, per i motivi sopra detti, alcune spese dovranno essere sostenute dal committente nel 2024, con applicazione di un Superbonus al 70%. A questo punto, l’impresa potrebbe pensare di emettere le relative fatture del 2024 applicando uno “sconto” del 30% al cliente, in modo tale da evitargli l’esborso in più causato dal crollo dell’aliquota.
Ebbene, una simile strada non risulta percorribile in base alla prassi fiscale e alle norme Superbonus. Infatti, quando una detrazione edilizia non copre l’integrità dei costi, il pagamento concreto dello “scoperto” da parte del beneficiario è indispensabile ai fini della corretta configurazione del bonus. Se la detrazione non sorge, tra l’altro, le conseguenze si spiegano anche sull’appaltatore, poiché il credito d’imposta da egli ricevuto potrebbe essere messo in discussione.
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