Superbonus, come gestire la quota in accollo dei lavori?

La previsione di penali da ritardo permette all’impresa di costruzioni di ristorare il committente dei versamenti non previsti, ma questa pratica non è esplicitamente ammessa dall’Agenzia delle Entrate

di Cristian Angeli - 13/12/2024

Alcune somme non si sottraggono

È sempre l’AdE, però, nella stessa Circolare, a specificare in quali casi gli importi ricevuti dal beneficiario non intaccano il concreto sostenimento delle spese da parte di quest’ultimo, così da non dover essere sottratte dalle spese prima del calcolo del bonus. Si tratta, in particolare, delle “spese rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo al contribuente”. Tuttavia, le penali da ritardo non rientrano in questa nozione, ma potrebbero invece rientrare in un'altra categoria di somme ricevute dal committente ma che si considerano comunque come spese rimaste a suo carico, vale a dire “l’indennizzo assicurativo corrisposto a seguito del verificarsi di un evento che ha comportato un danno all’immobile (generalmente un incendio), non costituendo un rimborso direttamente collegato alle spese necessarie al ripristino dello stabile”.

Sebbene, infatti, una penale da ritardo non sia un indennizzo assicurativo, potrebbe comunque (ma non è certo) configurarsi quale un rimborso non direttamente collegato alle spese per i lavori.

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