Superbonus: come non fare scattare la tassazione delle plusvalenze
In caso di immobile acquistato con Sismabonus-acquisti in versione “super”, rivenderlo non comporta l’applicazione dell’imposta al 26%. Negli altri casi, vendere il bene con riserva di proprietà consente di fuoriuscire dalla disciplina
La vendita con riserva di proprietà
Un altro caso in cui la tassazione della plusvalenza non scatta è stato evidenziato di recente dall’Agenzia delle Entrate, in particolare nella risposta a interpello 156 del 16 luglio scorso.
In particolare, come accennato, è la norma stessa ad escludere esplicitamente dalla tassazione le vendite avvenute dopo 10 anni dalla chiusura del cantiere Superbonus, ma lo schema contrattuale della vendita con riserva di proprietà permette di gestire questa tempistica con maggiore flessibilità.
Tale tipo di vendita, regolato dall’art. 1523 del cc., consente all’acquirente di entrare subito nella disponibilità dell’immobile, ma corrispondendo il prezzo di vendita “a rate”. Ebbene, ciò significa anche che prima dell’aver versato l’ultima rata, l’acquirente non può dirsi “proprietario”, perché l’effetto traslativo del diritto di proprietà si concretizza con il saldo totale del corrispettivo.
Proprio a causa di tale meccanismo giuridico, l’AdE ha specificato che se un contratto di compravendita con riserva di proprietà prevede che il pagamento dell’ultima rata avvenga dopo 10 anni dalla fine dei lavori Superbonus, la disciplina delle plusvalenze non si applica, anche se l’acquirente sta già godendo dell’immobile.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it
Documenti Allegati
Risposta n. 156/2024IL NOTIZIOMETRO