Superbonus e comunicazione al PNCS: obbligo ‘temporalmente indeterminato’
L’aggiornamento delle FAQ genera incastri contraddittori che lasciano i tecnici nel dubbio, soprattutto in relazione ai lavori per i quali non è stato – lecitamente – emesso alcun SAL
Tra i tanti dubbi una certezza
Come già abbiamo avuto modo di scrivere in queste pagine, la comunicazione prevista dal DPCM non costituisce un vero e proprio “obbligo”. O meglio lo diventa solo per i casi in cui è prevista, come sanzione, la decadenza dal Superbonus. In tutti gli altri casi (CILAS presentata prima del 30 marzo 2024) la sanzione è fissa e, per alcuni, potrebbe risultare persino “abbordabile” (10.000 euro), consentendo di “fare dei ragionamenti” di convenienza. Eseguire la comunicazione “aiutando” il Fisco qualora voglia accendere i fari sulla pratica, oppure rimanerne fuori, pagando? Considerate le difficoltà operative dei controlli cartacei, non essendo semplice reperire i dati presso gli archivi comunali, non è affatto una domanda scontata, per chi magari ha beneficiato di “sconti” con qualche zero in più rispetto a quelli della sanzione.
Allora, è bene che i tecnici ricordino che, nel caso di lavori conclusi, sarà di certo opportuno segnalare il nuovo adempimento ai propri clienti, ma che si dovrà procedere con la compilazione della comunicazione solo se incaricati in tal senso, sapendo di aver diritto a chiedere un giusto compenso e premurandosi di tutelarsi con una polizza valida (nonostante, come si avrà modo di approfondire in un successivo articolo, la FAQ 18 non la ritenga obbligatoria).
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it
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