Superbonus in condominio: no a interventi negli appartamenti senza il consenso dei proprietari
L’assemblea condominiale non può perseguire finalità extra-condominiali, nè occuparsi dei beni appartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi
Superbonus e delibere condominiali: i precedenti in giurisprudenza
Per corroborare le proprie tesi, il giudice ha richiamato anche due precedenti pronunce di merito:
- la sentenza del Tribunale di Roma del 16 dicembre 2020, n. 17997 con cui la seizione si è pronunciata stabilendo la nullità della delibera lesiva del diritto di proprietà dei condomini, andando ad incidere sulla riduzione della superficie utile (piano di calpestio dei balconi), avendo la stessa approvato “tout court” la realizzazione del cappotto termico con l’istallazione di pannelli isolanti e con spessore variabile senza la specifica indicazione nel capitolato delle modifiche da eseguire sui balconi di proprietà degli attori;
- l'ordinanza del Tribunale di Milano del 30 settembre 2021, che si è invece espressa sulle maggioranze che sarebbero necessarie se in un condominio, il cappotto termico andasse ad incidere sull'estetica e quindi sul decoro architettonico dell'edificio. Anche in questo caso il Tribunale, annullava la delibera condominiale rammentando che "L'installazione del cappotto termico che determini il cambiamento dell'estetica del fabbricato con il mutamento di colori, materiali e l'introduzione di nuovi elementi architettonici necessita dell'approvazione all'unanimità da parte dell'assemblea condominiale ai sensi dell'art. 1120, ultimo comma c.c. senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico”.
La corretta valutazione, quindi, della deliberazione assembleare suscettibile di nullità va effettuata sulla precisa classificazione dei lavori oggetto di intervento stando ben attenti a non sconfinare dalle attribuzioni proprie del condominio.
Quest’ultimo, infatti, come sopra precisato, può occuparsi esclusivamente della gestione dei beni e servizi comuni e qualsiasi decisione che non attenga strettamente alla propria competenza risulta viziata da “difetto assoluto di attribuzioni” determinando la nullità radicale della deliberazione decretando la possibilità, per il condomino dissenziente, di poter essere impugnata in ogni tempo.
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