Superbonus in condominio: occhio al decoro architettonico
Variare i colori della facciata può rappresentare un’alterazione dell’aspetto dell’edificio condominiale tale da rendere necessaria l’unanimità in assemblea, anche se non richiesta dalle norme Superbonus
Il decoro architettonico
La nozione di “decoro architettonico” è stata oggetto di definizione puntuale da parte della giurisprudenza di legittimità. In particolare, la Cassazione lo inquadra come “l'estetica data dall’insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante ed imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica fisionomia, senza che occorra che si tratti di edificio di particolare pregio artistico” (principio rilevabile, tra le altre, nelle sentenze nn. 18928/2020, 1286/2010, 8731/1998, 6496/1995).
Quando viene alterato?
Come anticipato, l’assemblea non può decidere di effettuare lavori che “alterino” detto decoro, se non all’unanimità, cosicché ogni qual volta ciò avvenga, ogni condòmino può opporsi e richiedere il ripristino delle caratteristiche originarie (Cassazione, sentenza n. 851/2007).
Il gentile lettore dovrà dunque interrogarsi se, nel caso del suo cliente, la variazione del colore esterno dello stabile da bianco a giallo possa rappresentare un’alterazione, considerando che questa può essere integrata “da qualunque intervento che alteri in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono all'edificio una sua propria specifica identità” (Cassazione, sentenza n. 14455/2009).
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