Superbonus in condominio: occhio al decoro architettonico
Variare i colori della facciata può rappresentare un’alterazione dell’aspetto dell’edificio condominiale tale da rendere necessaria l’unanimità in assemblea, anche se non richiesta dalle norme Superbonus
Le maggioranze Superbonus non rilevano
Infine, nonostante il DL 34/2020 preveda al suo art. 119, co. 9-bis, una forte riduzione della maggioranza necessaria per approvare l’esecuzione di lavori Superbonus, dando il potere al 34% dei condòmini di decidere sugli interventi anche se il 66% della compagine è contraria, ciò non sembra poter rappresentare una deroga alla regola civilistica del divieto di alterazione del decoro architettonico.
Infatti, il fine del miglioramento dell’efficienza energetica del fabbricato è limitato, così come per qualsiasi altro intervento edilizio, proprio dall’impossibilità di alterare il decoro, come affermato nell’ordinanza n. 10371/2021 della Cassazione.
In tema specifico di Superbonus, la giurisprudenza non è ancora abbastanza matura, e purtroppo tanti casi simili a quello descritto dal lettore finiranno presto nelle aule di giustizia. Tuttavia, nel 2021 il Tribunale di Milano ha emanato l’ordinanza n. 35338/2021, con la quale ha ritenuto illecita l’istallazione del cappotto termico da parte di un condominio che ha agevolato l’intervento con Superbonus, proprio perché i lavori alteravano il decoro architettonico dello stabile, rendendosi così necessaria una deliberazione unanime in assemblea, senza che trovino applicazione le maggioranze semplificate del DL 34/2020.
A cura di Cristian
Angeli
ingegnere esperto di agevolazioni fiscali applicate
all’edilizia
www.cristianangeli.it
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