Superbonus in detrazione diretta: le 3 verifiche prima dei lavori
Nel caso di utilizzo del superbonus in dichiarazione dei redditi occorre fare molta attenzione alla corretta prassi da seguire prima dell'inizio dei lavori
Sto realizzando un intervento di demolizione e ricostruzione con titolo presentato prima del 31 dicembre 2022. Per questo intervento maturerò il superbonus 110% che vorremmo portare in detrazione io e mia moglie senza utilizzare cessione o sconto in fattura. Come dobbiamo fare emettere le fatture? A chi dovranno essere intestate? E come dobbiamo pagarle affinché il credito possa essere fruito al 50% da me e al 50% da mia moglie? Possiamo pagare le spese io e mia moglie dal conto cointestato e poi detrarre ognuno il 50% della spesa?
L'esperto risponde: il superbonus in detrazione diretta
La scelta di portare in detrazione le spese per interventi edilizi direttamente nella propria dichiarazione dei redditi, oppure l'unica alternativa per recuperare le spese derivante dallo stop alle cessioni dei crediti, ha spostato l'interesse dei contribuenti a pianificare il pagamento delle spese e a distribuire gli stessi interventi nel corso di più anni.
La pianificazione dei pagamenti è una prassi lecita e consolidata già prevista da alcuni documenti dell'Agenzia delle Entrate, tra cui la circolare n. 7/E/2017 che ha ammesso la detrazione a favore di più soggetti titolari del diritto alla detrazione anche non intestatari dei bonifici o delle fatture, purché gli stessi siano integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale. Questa procedura deve essere fatta già dal primo anno di detrazione e non potrà essere più modificata.
Prima cosa da fare: la verifica del soggetto beneficiario
Qualora si decidesse di pianificare le detrazioni fiscali prima dell'inizio dei lavori, occorre verificare per prima cosa se le persone che si vuole coinvolgere nel pagamento delle spese siano soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni. A riguardo si ricorda che i soggetti ammessi alle detrazioni sono:
- proprietari o nudi proprietari di immobili;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- locatari o comodatari dell’immobile;
- soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato;
- il promissario acquirente se è stato immesso nel possesso dell’immobile, esegue gli interventi a proprio carico ed è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione.
Per altri bonus, come il sismabonus ordinario e l'ecobonus ordinario, le detrazioni sono ammesse anche a favore di soggetti Ires.
Seconda cosa da fare: verificare la capienza fiscale
Il secondo passaggio è verificare la capienza fiscale di ogni soggetto. Per farlo, occorre sapere, per l'anno in corso e per gli anni a seguire, quanto si paga di imposta sulla dichiarazione dei redditi. Per chi ha un reddito da lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o reddito di pensione il calcolo è molto semplice: basta far riferimento alle ritenute subite e verificare se non ci sono altre importanti detrazioni che riducono di molto le imposte da pagare. Il calcolo si complica quando ci sono dei redditi variabili, come i canoni di locazioni percepiti oppure dei lavori saltuari. Il consiglio è mantenersi sufficientemente sotto il limite soglia.
Terza cosa da fare: gli adempimenti contabili
Il terzo e ultimo passaggio è il corretto adempimento contabile. Le fatture devono essere cointestate ai soggetti ammessi alle detrazioni oppure devono essere emesse per ognuno di loro per la quota di lavori ad essi imputata. Ad esempio, se marito e moglie vogliono suddividersi la spesa del sismabonus di 100.000 euro in quote pari al 50% per ognuno, le fatture saranno emesse per 50.000 euro al marito e per 50.000 euro alla moglie. I pagamenti saranno effettuati rispettivamente dal marito e dalla moglie, anche dal conto comune, facendo attenzione ad indicare il codice fiscale di chi usufruisce della detrazione.
La distribuzione degli interventi nel corso di più anni può essere una strategia corretta qualora gli interventi non siano della stessa tipologia. Per cui, ad esempio, se occorresse intervenire su un immobile sia per interventi di recupero che per l'efficientamento energetico, sarebbe opportuno effettuare i lavori in anni diversi, sempreché sia dimostrabile, con titoli abilitativi diversi, che non si tratta di continuazione di interventi iniziati in anni precedenti. L'applicazione della strategia in argomento, consentirebbe ai contribuenti una migliore distribuzione temporale delle detrazioni e il recupero delle spese in base alle aliquote previste. Ovviamente, occorre considerare la scadenza delle agevolazioni e una possibile modifica in corso d'opera della normativa.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità
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