Superbonus e dichiarazione dei redditi: nuova guida del Fisco
L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida agli sconti in dichiarazione dei redditi 2023 con un capitolo interamente dedicato al superbonus
Cos'è il superbonus? Chi lo può utilizzare? Su quali immobili? Quali sono gli interventi agevolabili e le spese ammissibili? Cosa accade in caso di trasferimento dell'immobile (inter vivos o mortis causa)? È possibile cumularlo con altri bonus edilizi? Come funzionano le alternative alla fruizione diretta della detrazione? Quali sono gli adempimenti cui fare attenzione?
Indice degli argomenti
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Superbonus: tutto nella nuova guida dell'Agenzia delle
Entrate
- Superbonus: aspetti
generali
- Il concetto di
residenzialità
- Il limite
delle 2 unità immobiliari
- Immobili
vincolati e doppio salto di prestazione energetica
- L'unità
strutturale
- Cumulabilità con altre
agevolazioni
- Adempimenti
- Pagamento tramite
bonifico
- Visto di
conformità e asseverazione
- Documentazione da
controllare e conservare
Superbonus: tutto nella nuova guida dell'Agenzia delle Entrate
Ha risposto a tutte queste domande l'Agenzia delle Entrate nella nuova guida "Tutti gli sconti in dichiarazione 2023" in cui dedica un intero capitolo alle detrazioni fiscali di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che fa, chiaramente, riferimento alle spese di superbonus sostenute nell'anno 2022 da inserire nella dichiarazione dei redditi del 2023
Una guida che si compone dei seguenti 8 capitoli:
- Superbonus (Righi E41/E53 quadro E sez IIIA, IIIB, IIIC e Righi
E61/E62, quadro E, sez. IV)
- Aspetti generali
- Soggetti che possono fruire della detrazione
- Condomìni
- Persone fisiche
- Ambito oggettivo
- Edifici interessati
- Immobili vincolati
- Edificio unifamiliare e immobili funzionalmente indipendenti – Unità strutturali
- Unità collabenti, unità in corso di costruzione e unità in corso di definizione
- Ruderi e diruti
- Interventi agevolabili
- Interventi trainanti
- Interventi di riqualificazione energetica (“trainanti”)
- Interventi di isolamento termico degli involucri edilizi
- Sostituzione di impianti di climatizzazione
- Interventi antisismici
- Superbonus e contributi per la ricostruzione
- Interventi “trainati”
- Interventi di efficientamento energetico
- Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo
- Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- Altre spese ammissibili al Superbonus
- Detrazione spettante
- Trasferimento inter vivos o mortis causa dell’immobile
- Cumulabilità con altre agevolazioni
- Alternative alla fruizione diretta della detrazione: cessione del credito o contributo sotto forma di sconto
- Adempimenti
- Pagamento tramite bonifico
- Visto di conformità e asseverazione
- Documentazione da controllare e conservare
Superbonus: aspetti generali
Tra gli aspetti interessanti contenuti nella prima parte della nuova guida segnaliamo che:
- l’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110 per cento delle spese sostenute e documentate dal 1° luglio 2020 da ripartire in 5 quote annuali di pari importo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021 e, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo;
- per le spese sostenute nel 2022 la detrazione può essere ripartita su opzione del contribuente in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023. L’opzione è irrevocabile ed è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d’imposta 2022 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi;
- la detrazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso;
- i principali chiarimenti di carattere interpretativo sono stati resi con la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione del 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, con le risoluzioni 12 marzo 2021, n. 18/E e 15 febbraio 2022, n. 8/E, con la circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E e con la circolare 6 ottobre 2022, n. 33/E (che trovate nello Speciale Superbonus);
- per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022 di importo complessivo superiore a 70.000 euro la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori, stipulato a partire dal 27 maggio 2022, è indicato che detti interventi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (articolo 1, comma 43-bis della legge di bilancio 2022);
- la mancata indicazione del contratto collettivo nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori non comporta il mancato riconoscimento della detrazione, purché tale indicazione sia presente nell’atto di affidamento e il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’impresa attestante il contratto collettivo utilizzato nell’esecuzione dei lavori edili relativi alla fattura emessa.
Il concetto di residenzialità
Un concetto su cui il Fisco ritorna è la residenzialità degli edifici in condominio. Come tante volte ricordato in tutte le circolare e risposte che riguardano i condomini, le spese di superbonus possono essere portate in detrazione solo se se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.
In particolare:
- qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio, strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni;
- se tale percentuale risulta non superiore al 50%, è comunque ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come, ad esempio, box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.
Il limite delle 2 unità immobiliari
Parlando degli interventi realizzati dai soggetti di cui all'art. 119, comma 9, lettera b) del Decreto Rilancio (le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, residenti e non residenti nel territorio dello Stato) viene ricordato che potranno beneficiare del Superbonus relativamente alle spese sostenute per interventi di efficienza energetica realizzati sulle singole unità immobiliari fino a un massimo di 2.
L'Agenzia delle Entrate ricorda che "Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio né per gli interventi antisismici". Dunque, a meno che l'Agenzia delle Entrate non ammetta l'istallazione del fotovoltaico come intervento che può realizzare il singolo proprietario di una unità immobiliare, vuol dire che il limite di due unità vale anche per questo intervento.
Immobili vincolati e doppio salto di prestazione energetica
Relativamente agli immobili vincolati che non possono realizzare uno degli interventi trainanti di superecobonus, finalmente viene definitivamente chiarito che la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche va effettuata con riferimento a ciascuna unità immobiliare e l’asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti.
Viene anche chiarito che la possibilità di accedere al Superbonus in mancanza di interventi “trainanti” nel caso di immobile vincolato è esclusa relativamente alle spese sostenute per gli interventi “trainati” di cui ai commi 5 e 6 (installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati) nonché 8 (installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici) dell'art. 119 del Decreto Rilancio.
L'unità strutturale
Dopo aver ricordato le condizioni per verificare l'accesso autonomo e l'indipendenza funzionale delle unità immobiliari in edifici plurifamiliari, il Fisco torna sul concetto di unità strutturale, fondamentale per gli interventi antisismici che accedono al supersismabonus.
Nel caso di interventi “trainanti” antisismici occorre fare riferimento all’unità strutturale (US) di cui al punto 8.7.1 del decreto ministeriale 17 gennaio 2018, concernente l’aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» (NTC). Le verifiche di sicurezza da effettuare dovranno essere riferiti alla singola unità strutturale, individuata con le modalità indicate dalle citate NTC 2018, anche nel caso in cui le parti soggette ad interventi non riguardassero l’intera unità strutturale.
Cumulabilità con altre agevolazioni
Qualora per il medesimo intervento sia possibile astrattamente beneficiare sia del Superbonus sia di altre misure agevolative come, ad esempio, Eco bonus, Bonus facciate o Sisma bonus, il contribuente deve scegliere soltanto una tra le agevolazioni previste, rispettando gli adempimenti specificamente richiesti in relazione alla stessa. A titolo esemplificativo, gli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus possono rientrare anche tra le agevolazioni previste per la riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, o per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR; in tali casi, il contribuente deve scegliere l’agevolazione di cui intende beneficiare in quanto non può avvalersi contemporaneamente di entrambe le agevolazioni.
In particolare, con riferimento ai rapporti tra il Superbonus e l’intervento di riqualificazione energetica di cui al citato art. 1, comma 344, della legge n. 296 del 2006, si precisa che quest’ultimo, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, di altre agevolazioni; pertanto, la scelta di agevolare un intervento ai sensi del predetto comma 344 impedisce al contribuente di fruire del Superbonus, anche perché il predetto intervento, essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi “trainanti” e “trainati”.
Al contrario, qualora, si realizzino più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.
Sulle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi antisismici e sia di quella del 19 per cento di cui all’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà. Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione nella misura del 19 per cento, ai sensi del citato art. 15 del TUIR, è calcolata sull’intero importo eccedente.
Adempimenti
Le disposizioni in materia di Superbonus si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (Sisma bonus), nonché quelli di riqualificazione energetica degli edifici (Eco bonus). In linea generale, anche ai fini del Superbonus, è necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per le predette agevolazioni oltre a quelli specificatamente previsti dalla norma.
Pagamento tramite bonifico
Ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi, salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura, va effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, il numero e la data della fattura a cui il bonifico si riferisce.
L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa.
Su tali bonifici le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 11 del 2010 e al d.lgs. n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010.
A tal fine, possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco bonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Inoltre, in aggiunta ai predetti adempimenti, è necessario acquisire l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati, nonché della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
La non completa compilazione del bonifico bancario/postale, che pregiudichi in maniera definitiva il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010, non consente il riconoscimento della detrazione, salva l’ipotesi della ripetizione del pagamento mediante bonifico in modo corretto. In sostanza, il Superbonus non può essere disconosciuto nell'ipotesi in cui si proceda alla ripetizione del pagamento mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale sono riportati, in maniera corretta, i dati richiesti necessari ad operare la predetta ritenuta. La ripetizione del bonifico non si rende, invece, necessaria qualora nel predetto documento di spesa non sia indicato il numero della fattura non pregiudicando tale omissione l’effettuazione della ritenuta di cui al citato all’art. 25 del decreto legge n. 78 del 2010.
Qualora non sia stato possibile ripetere il bonifico il Superbonus spetta solo se il contribuente sia in possesso dì una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.
Visto di conformità e asseverazione
Ai fini dell’opzione per la cessione o lo sconto riferiti al Superbonus prevista dall’art. 121 del decreto legge n. 34 del 2020, è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione.
Dal 12 novembre 2021, è stato esteso l’obbligo del visto di conformità anche al caso in cui il Superbonus sia utilizzato in detrazione nella dichiarazione dei redditi, fatta eccezione per il caso in cui la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale.
Il visto di conformità è rilasciato, ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei CAF che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto per gli interventi di efficientamento energetico, è necessario inoltre richiedere:
- con data di inizio lavori antecedente al 6 ottobre 2020, l’asseverazione, redatta ai sensi del d.m. 19 febbraio 2007 e successive modificazioni, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici nonché la congruità dei costi sostenuti «facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi»;
- con data di inizio lavori successiva al 6 ottobre 2020, l’asseverazione, redatta ai sensi del d.m. 6 agosto 2020 (“Asseverazioni”), che attesta la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti tecnici richiesti e comprende la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati secondo il punto 13 dell’allegato A del d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti Eco bonus”).
Insieme all’asseverazione va redatto il computo metrico.
Per gli interventi di efficientamento energetico vanno, inoltre, rispettati i requisiti minimi previsti dai decreti di cui all’art. 14, comma 3-ter, del decreto legge n. 63 del 2013. In particolare, trattasi:
- dei requisiti tecnici individuati rispettivamente dai d.m. 19 febbraio 2007 e d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti”);
- dei requisiti di miglioramento energetico complessivo, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE “convenzionale”), prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata e previsto rispettivamente dai d.m. 19 febbraio 2007 e d.m. 6 agosto 2020 (“Requisiti”);
- dei requisiti di conformità degli interventi alla normativa nazionale e locale in tema di sicurezza e di efficienza energetica, compreso il d.m. 26 giugno 2015 (“Requisiti minimi”).
Per accedere al Superbonus, il doppio passaggio di classe è da verificare, mediante gli appositi attestati di prestazione energetica (APE) convenzionali, ante e post intervento, per i soli fabbricati/condomìni che realizzano l’intervento. Pertanto, ad esempio, nel caso di sostituzione di un impianto centralizzato che serve tutti i fabbricati che compongono il condominio o tutti i condomìni di un “supercondominio”, il doppio passaggio di classe può essere verificato con riferimento ai singoli fabbricati. Ciò comporta che, qualora in un condominio costituito da più edifici la sostituzione dell’impianto termico centralizzato non consenta il miglioramento di 2 classi energetiche, ma tale risultato è raggiunto solo per alcuni edifici oggetto di ulteriori interventi “trainanti” o “trainati”, possono accedere al Superbonus solo i condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici oggetto dei predetti ulteriori interventi. Anche in tale caso, la verifica del rispetto dei requisiti necessari per accedere al Superbonus va effettuata con riferimento a ciascun edificio e, in particolare, il doppio passaggio di classe è attestato mediante gli appositi APE convenzionali, ante e post intervento, redatti per i singoli edifici oggetto degli interventi. Possono, invece, accedere, nel rispetto delle condizioni previste, all’Eco bonus gli altri condòmini che possiedono le unità immobiliari all’interno degli edifici che - con il solo intervento di sostituzione dell’impianto termico centralizzato - non raggiungono il miglioramento di 2 classi energetiche.
Per uniformità di applicazione della misura incentivante su tutto il territorio nazionale, il criterio di classificazione energetica da usare è quello previsto dal d.m. 26 giugno 2015 o il criterio previsto dalla corrispondente norma regionale a condizione che le regioni dichiarino che si ottengano le stesse classificazioni energetiche.
Il miglioramento energetico complessivo deve essere sempre verificato in relazione all’intero edificio e non anche con riguardo alle singole unità immobiliari, salvo soltanto il particolare caso in cui gli interventi di riqualificazione energetica di riferiscano a una unità immobiliare indipendente e autonoma sita in un edificio plurifamiliare. La verifica va, quindi, fatta considerando l’edificio nella sua interezza prendendo in considerazione tutti gli interventi, “trainanti” e “trainati”. Pertanto, nel caso di intervento “trainante” condominiale e intervento “trainato” nel singolo appartamento, ai fini del Superbonus è sufficiente che il miglioramento delle 2 classi energetiche sia raggiunto dal condominio.
Nel caso di interventi “trainanti” e “trainati” eseguiti in un condominio, occorre produrre gli APE convenzionali, ante e post intervento, elaborati secondo le indicazioni del punto 12 dell’Allegato A del d.m. 6 agosto 2020, riferiti all’intero fabbricato prendendo in considerazione solo i servizi energetici presenti nella situazione ante intervento e considerando nella situazione post intervento tutti gli interventi “trainanti” e “trainati” eseguiti congiuntamente. Nei casi previsti dall’art. 7, comma 1, del citato decreto ministeriale (interventi sull’involucro opaco dell’edificio che accede al Superbonus), è necessario acquisire e conservare a cura del beneficiario gli attestati per ogni singola unità immobiliare. Si ricorda, inoltre, che come precisato nel comma 3 dell’art. 4 del d.m. 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica”), l’APE, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. n. 192 del 2005, ha «una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare».
È necessario richiedere, sia ai fini dell’utilizzo diretto in dichiarazione del Superbonus che dell’opzione per la cessione o lo sconto, per gli interventi antisismici, l’asseverazione redatta dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza, che attesta il rispetto dei requisiti tecnici e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati in base alle disposizioni di cui al d.m. 28 febbraio 2017, n. 58, modificato dai d.m. n. 65 del 2017, n 24 del 2020 e n. 329 del 2020.
Non va, invece, attestata, ai fini del Superbonus, nonché dell'opzione di cui all’art. 121, la congruità delle spese sostenute per l’acquisto delle case antisismiche atteso che, in tale ipotesi, la detrazione è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati.
Gli acquirenti delle case antisismiche, pertanto, possono beneficiare del Superbonus anche in presenza di un'asseverazione predisposta con il modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti).
Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza:
- asseverano l’efficacia degli interventi al fine della riduzione del rischio sismico, in base alle disposizioni del d.m. n. 58 del 2017. Più precisamente, asseverano la classe di rischio sismico dell’edificio prima dell’intervento e quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato;
- attestano la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (tranne nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche).
Al termine dei lavori, il direttore dei lavori e il collaudatore statico (ove nominato) attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.
Le asseverazioni devono essere rilasciate al termine dei lavori e per ogni stato di avanzamento dei lavori (SAL) e attestano i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione. Per gli interventi di efficientamento energetico, l'asseverazione è trasmessa esclusivamente per via telematica all’ENEA. L’asseverazione relativa allo stato finale va trasmessa entro 90 giorni dalla data di fine lavori.
Per gli interventi antisismici, le asseverazioni e le attestazioni sono depositate presso lo sportello unico competente di cui all’art. 5 del TUE.
La non veridicità delle attestazioni e delle asseverazioni determina la decadenza dal beneficio.
Il rilascio di un’asseverazione da parte di un soggetto non abilitato a farlo non consente di accedere alla predetta agevolazione (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 5.2.9).
Il tecnico abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della polizza di assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione, e copia del documento di riconoscimento.
Con riferimento alle sole asseverazioni per gli interventi di efficienza energetica che beneficiano del Superbonus, non sono considerate valide le polizze di assicurazione stipulate con le imprese di assicurazione extracomunitaria, ossia le società di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo, mentre è consentita anche la stipulazione in coassicurazione (art. 2, comma 5, del d.m. 6 agosto 2020 (Asseverazioni).
L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato se i professionisti hanno già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale, a condizione che:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
- preveda un massimale non inferiore a euro 500.000 specifico per il rischio di asseverazione da integrare ove si renda necessario;
- garantisca un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività almeno di 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
Gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, per la redazione dell’APE, nonché per l'asseverazione del rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati sono detraibili al 110 per cento se risulta rispettato un doppio limite: quello previsto dal decreto ministeriale per ogni specifico intervento di risparmio energetico ammesso alla detrazione e quello di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016. In particolare, si ritiene che l’APE rientri tra le prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lett. e) e b), del citato decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016 ovvero tra le “attività propedeutiche alla progettazione”.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Soggetti − Condomìni, per parti comuni di edifici residenziali (se non residenziali nel complesso solo ai possessori di unità immobiliari residenziali) − Unico proprietario o più comproprietari persone fisiche di edifici composti da due a quattro unità immobiliari − Persone fisiche, per unità immobiliari residenziali (esclusi categorie A1, A8, A9 non aperte al pubblico) o Proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione superficie) o Conduttore a titolo di locazione, anche finanziaria o Comodatario o Familiare convivente o Erede o Socio cooperativa a proprietà indivisa o Coniuge assegnatario dell’immobile a seguito di separazione o Futuro acquirente − IACP o assimilati, per immobili, di proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica − Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa, per immobili posseduti e assegnati ai soci − ONLUS − Organizzazione di volontariato − Associazione di promozione sociale − ASD o SSD, per immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi − Comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o di condomini, per impianti solari fotovoltaici dalle stesse gestiti |
Titolo idoneo,
al momento di avvio
dei lavori o al
momento del sostenimento delle spese,
se antecedente il predetto avvio,
a seconda dei casi − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, di proprietà dell’immobile o visura catastale − Contratto di locazione registrato, dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario − Contratto di comodato registrato, dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario − Certificato stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del familiare convivente o componente unione di fatto o componente unione civile di convivenza con il proprietario dell’immobile dalla data di inizio lavori o dal momento del sostenimento delle spese, se antecedente − Copia della dichiarazione di successione (o dichiarazione sostitutiva di proprietà dell’immobile) e dichiarazione sostitutiva attestante la detenzione materiale e diretta dell’immobile − Verbale del CDA della cooperativa di accettazione della domanda di Assegnazione − Sentenza di separazione − Contratto preliminare di acquisto registrato con immissione in possesso − Documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione nei registri previsti per ODV, APS, ASD e SSD o dichiarazione sostitutiva − Documentazione idonea a dimostrare la natura di IACP o di ente aventi le stesse finalità sociali − Documentazione idonea a dimostrare la natura della di Comunità energetica rinnovabile costituita in forma di ente non commerciale o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni” |
Condomìni − Condominio − Condominio minimo |
A seconda del condominio − Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese o certificazione dell’amministratore di condominio − Delibera assembleare dei condomini, dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio minimo |
Altre condizioni soggettive − Possesso di redditi imponibili in Italia − Destinazione dell’unità immobiliare (persone fisiche) − Limitazione a 2 unità immobiliari (persone fisiche) − ASD e SSD |
− Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445
del 2000, che attesti il possesso di redditi imponibili in
Italia − Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che l’immobile oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o patrimoniale, − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che l’immobile oggetto di interventi di efficientamento energetico ammessi al Superbonus nella misura del 50 per cento della detrazione in quanto adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte, della professione o all'esercizio dell'attività commerciale anche occasionale − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus è richiesto per un massimo di 2 unità immobiliari relativamente agli interventi di efficientamento energetico − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante il rispetto del limite massimo di spesa ammissibile − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, attestante la presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri contributi − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R n. 445 del 2000, attestante che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti |
Aspetti contabili − Documenti di spesa − Strumenti di pagamento − Sostenimento della spesa nel periodo agevolato secondo i criteri o di cassa (persone fisiche, enti non commerciali) o di competenza (imprese, società, enti commerciali) − Rispetto dell’importo massimo delle spese agevolabili |
A seconda dei casi − Fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza del D.P.R. n. 633 del 1972, da cui risulti la distinta contabilizzazione delle spese relative ai diversi interventi svolti − Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, la data e numero della fattura, il codice fiscale del soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve la somma, per l’importo del corrispettivo non oggetto di sconto in fattura o cessione del credito. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco bonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, per i quali vale comunque il principio dell’utilizzo di mezzi tracciabili − Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori) − Certificazione dell’amministratore di condominio |
Abilitazioni amministrative | − Abilitazioni amministrative dalle quali si
evinca la tipologia dei lavori e la data di
inizio dei lavori, a seconda
dei casi Comunicazione Inizio
Lavori (CIL),
Comunicazione Inizio
Lavori Asseverata (CILA),
Segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA),
con ricevuta di deposito − Dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente − Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio lavori all’ASL di competenza se prevista |
Superbonus antisismico - art. 119 Interventi
trainanti − Interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1- bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 su parti comuni, su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti Interventi trainati − Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici − Installazione di impianti solari fotovoltaici − Sistemi di accumulo integrati − Eliminazione delle barriere architettoniche (dal 1°giugno 2021) |
Asseverazioni e attestazioni tecniche − Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL − Ricevuta di deposito presso lo sportello unico − Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali − Polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione − Attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante − Relazione tecnica di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 28 febbraio 2017 con ricevuta di deposito presso il comune − In presenza di soli interventi trainati acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato − Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche − Atto di acquisto delle case antisismiche. |
Superbonus efficientamento energetico art. 119 Interventi trainanti − Isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate o su parti comuni o su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti − Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o su parti comuni o su edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti Interventi trainati − Efficientamento energetico ex art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013 − Installazione di impianti solari fotovoltaici − Sistemi di accumulo integrati − Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici − Eliminazione delle barriere architettoniche |
Asseverazioni e attestazioni tecniche − Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori, con ricevuta di trasmissione all’Enea − Scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea − Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento − Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento − Relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 192 del 2005 e successive modificazioni o provvedimento regionale equivalente − Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali − Polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione − Attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante − In presenza di soli interventi trainati (salvo che l’edificio sia sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali) acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato − Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dell’impresa che ha installato l’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici attestante che l’intervento è iniziato nel 2020 e si è concluso successivamente (solo per i lavori iniziati dal 1° luglio 2020 e conclusi nel 2021) − Rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche. |
Documenti Allegati
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