Superbonus: efficacia CILAS e fine lavori
L'esperto risponde: per i lavori di superbonus avviati con CILAS è necessario un "fine lavori"? la CILAS ha una validità temporale oltre la quale perde di efficacia?
Per l'utilizzo delle detrazioni fiscali di cui all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), la normativa ha previsto alcuni adempimenti sia nel caso di utilizzo in dichiarazione dei redditi che ai fini dell'opzione per la cessione o lo sconto in fattura.
L'esperto risponde: superbonus tra fine lavori e validità temporale della CILAS
Da qualche settimana si è acceso un dibattito tra i tecnici in merito alla necessità/esigenza di chiudere i cantieri con un "fine lavori" e sulla validità temporale della CILA-Superbonus (la CILAS) introdotta con l'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio a partire dall'1 giugno 2021 (dopo la pubblicazione del D.L. n. 77/2021, c.d. Decreto Semplificazioni-bis e il cui modello nazionale è da utilizzare dal 5 agosto 2021, giorno dopo la pubblicazione del modello sul sito del Ministero della Funzione Pubblica).
Dibattiti che prenderebbero in considerazione alcuni vuoti normativi e che si lascerebbero andare in analogie con gli altri titoli abilitativi presenti all'interno del d.P.R. n. 380/2001. In questo approfondimento proverò a rispondere a due domande che mi sono recentemente arrivate, lasciandomi guidare unicamente dalla normativa.
Le domande sono:
- per i lavori di superbonus avviati con CILAS è necessario un "fine lavori"?
- la CILAS ha una validità temporale oltre la quale perde di efficacia?
Il fine lavori del Superbonus
Rispondiamo alla prima domanda chiarendo che la CILAS non è un titolo edilizio. La comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus è una pratica amministrativa "ibrida" che il legislatore ha maldestramente previsto per provare ad ovviare al problema delle difformità edilizie presenti sugli immobili sui quali si voleva intervenire con il bonus di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio.
Ciò premesso entriamo nel merito rilevando alcuni "vuoti" della normativa edilizia che allo stato attuale prevede i seguenti regimi:
- edilizia libera (art. 6 del d.P.R. n. 380/2001);
- comunicazione di inizio lavori asseverata o CILA (art. 6-bis del d.P.R. n. 380/2001);
- permesso di costruire (art. 10 del d.P.R. n. 380/2001);
- segnalazione di inizio lavori asseverata o SCIA (art. 22 del d.P.R. n. 380/2001);
- segnalazione di inizio lavori asseverata alternativa al permesso di costruire o Super-SCIA o SCIA alternativa (art. 23 del d.P.R. n. 380/2001).
Le tempistiche per SCIA e Permesso di costruire
Senza entrare nel merito dei singoli regimi è opportuno rilevare:
- l'art. 15, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 prevede nel permesso di costruire siano indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il successivo comma 2 dispone che dal rilascio del permesso di costruire il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo, mentre quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga;
- l'art. 23, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001, benché si riferisca alla SCIA alternativa, prevede che la SCIA, corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori, è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova segnalazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
Dunque, ricapitolando, sia la SCIA che il permesso di costruire hanno una durata di tre anni.
Le tempistiche per la CILA
Diversamente dai precedenti regimi, per gli interventi sottoposti alla comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), l'art. 6-bis del Testo Unico Edilizia non prevede alcuna tempistica. Considerato, però, che questa tipologia di intervento possono ad andare ad incidere sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, o sulla conformità dell'opera, alla fine dei lavori (che dovranno avere data certa) si dovrà procedere con l'aggiornamento dell'agibilità mediante segnalazione certificata (art. 24 del d.P.R. n. 380/2001).
Come detto, però, la CILA non ha scadenza né concede possibilità di varianti o opere aggiuntive.
Una volta aperta, la CILA legittima gli interventi per i quali è stata presentata. Ogni eventuale variante o lavoro aggiuntivo dovrà essere legittimata mediante nuova CILA. Il fine lavori è un atto formale non previsto ma certamente importante che si consiglia per qualsiasi cantiere in cui gravita un impresa e un tecnico che assevera.
Le tempistiche per la CILAS
Relativamente agli interventi di superbonus il discorso cambia e non di poco:
- la CILAS non è una pratica edilizia prevista nel d.P.R. n. 380/2001;
- come la CILA non ha una scadenza ma è chiaro che la CILAS può essere utilizzata esclusivamente per interventi che accedono alle detrazioni di cui all'art. 119 del Decreto Rilancio;
- nella CILAS è richiesta la sola descrizione dell'intervento (con la conseguenza che i dettagli saranno contenuti nella relazione energetica o nel progetto di miglioramento sismico);
- le varianti in corso d'opera sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILAS presentata;
- alla conclusione dei lavori non è richiesta la segnalazione certificata di agibilità.
Gli ultimi 3 punti sono desumibili dalla lettura del comma 13-quienquies, art. 119 del Decreto Rilancio.
Superbonus: serve il fine lavori?
In realtà la domanda è pleonastica. Fatico a pensare che un cantiere, anche piccolo ma in cui sia necessaria la presenza di un tecnico asseveratore, non si concluda formalmente con un "fine lavori" la cui modulistica è disponibile sia a livello nazionale che regionale che provinciale e che può essere inviata anche via PEC.
Nel caso del Superbonus la comunicazione di fine lavori, tra le altre cose, è propedeutica ai fini di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio che prevede che il tecnico abilitato attesti i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione.
Considerato che il successivo comma 13-bis.1 prevede:
"13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.";
non credete che il fine lavori sia doppiamente utile anche ai fini cautelativi dei professionisti coinvolti?
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