Superbonus e frazionamenti: chi corre il rischio di contestazioni?
La possibilità per le Entrate di ricorrere a presunzioni per contestare illeciti tributari mette a rischio anche quelle operazioni di frazionamento realmente realizzate, che potrebbero essere considerate “abuso del diritto”
Il frazionamento
Per determinare i massimali di spesa agevolabili con il Superbonus rileva il numero delle unità immobiliari censite in catasto all’inizio dei lavori. Tale principio, che lega il massimale al numero di unità “di partenza”, è stato espresso dal Fisco in più occasioni, ad esempio con la Circolare n. 23/2022. Lo stesso documento, però, spiega che il contribuente ben può allargare il plafond suddividendo in più immobili un’unica unità. Nulla vieta, cioè, al proprietario di aumentare il massimale tramite frazionamento, come ha fatto il gentile lettore, purché ciò avvenga prima dell’inizio dei lavori. Come afferma l’AdE nella Circolare, infatti, “è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio dei lavori, il contribuente suddivida in più immobili un’unica unità abitativa”.
Tuttavia, subito dopo il Fisco aggiunge a riguardo che “resta fermo l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto dell’agevolazione in esame”.
Utilizzo distorto e abuso del diritto
Il riferimento dell’Agenzia è evidentemente alla possibilità che il frazionamento sia stato fittizio, o comunque messo in atto al solo scopo di ottenere risparmi fiscali indebiti. Simili situazioni ricadono nella nozione di abuso del diritto (Legge 212/2000, art. 10-bis), una fattispecie di difficile inquadramento che si configura quando un’operazione è priva di sostanza economica e, pur nel rispetto formale delle norme, realizza vantaggi fiscali indebiti, distorcendo schemi giuridici legittimi.
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