Superbonus, frazionamento e moltiplicazione dei massimali: occhio al reato
Dividere un immobile in più unità per aumentare il plafond è lecito, ma il frazionamento deve essere reale e dotato di una sua autonoma sostanza economica. Non basta, per dimostrarlo, che la divisione sia avvenuta prima dell’avvento del Superbonus
Quando è lecito il frazionamento
Per determinare i massimali di spesa agevolabili con bonus edilizi (a parte quelli di tipo “acquisti”) rileva il numero delle unità immobiliari censite in catasto all’inizio dei lavori. Tale principio, che lega il massimale al numero di unità “di partenza”, è stato espresso dal Fisco in più occasioni, compresa la citata Circolare n. 23/2022. Il documento, però, apre alla possibilità per il contribuente di allargare il plafond suddividendo in più immobili un’unica unità. Nulla vieta, cioè, al proprietario di aumentare il massimale tramite frazionamento, purché ciò avvenga prima dell’inizio dei lavori. Come afferma l’AdE nella Circolare, infatti, “è possibile fruire del Superbonus anche nell’ipotesi in cui, prima dell’inizio dei lavori, il contribuente suddivida in più immobili un’unica unità abitativa”. La strada sembra allora priva di ostacoli, ma subito il Fisco specifica che “resta fermo l’eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto dell’agevolazione in esame”.
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