Superbonus, frazionamento e moltiplicazione dei massimali: occhio al reato
Dividere un immobile in più unità per aumentare il plafond è lecito, ma il frazionamento deve essere reale e dotato di una sua autonoma sostanza economica. Non basta, per dimostrarlo, che la divisione sia avvenuta prima dell’avvento del Superbonus
Irrilevanza delle tempistiche
L’Agenzia, insomma, è consapevole che un contribuente potrebbe operare un frazionamento fittizio, fraudolentemente e unicamente teso ad ottenere un vantaggio fiscale maggiorato.
Il riferimento, chiaro, è al concetto di abuso del diritto. Si tratta di una fattispecie regolata dalla Legge 212/2000, art. 10-bis, che si configura quando una o più operazioni che hanno ripercussioni sul piano fiscale sono considerate prive di sostanza economica e, pur rispettando le norme vigenti, realizzano vantaggi indebiti, anche non immediati. In altre parole, sono operazioni elusive messe in atto con l'obiettivo principale di ottenere risparmi d’imposta attraverso l'utilizzo - distorto - di schemi giuridici legittimi.
Nel caso presentato dal gentile lettore, dunque, è evidente che se mai dovesse essere contestata la liceità del frazionamento, è proprio su questo punto che dovranno concentrarsi i suoi sforzi difensivi. In particolare, egli non dovrà cadere nel tranello di considerarsi salvo per il solo fatto di aver comprato l’immobile già frazionato, tramite un’operazione avvenuta prima dell’introduzione del Superbonus, e che quindi non potrebbe mai essere stata fittiziamente messa in atto al solo scopo di ottenere un vantaggio fiscale che neanche esisteva.
Infatti, il Superbonus è solo una “versione potenziata” di agevolazioni edilizie già esistenti (come Ecobonus e Sismabonus). Con il Decreto Rilancio, insomma, il legislatore non ha creato “dal niente” un nuovo bonus mai conosciuto prima, ma ha piuttosto modificato quelli già esistenti, richiamati dallo stesso decreto, cosicché anche un frazionamento avvenuto in epoca precedente al Superbonus potrebbe avere il fine di “accaparrarsi” illecitamente dei vantaggi fiscali.
Per quanto riguarda il fatto di non aver compiuto egli stesso il frazionamento, avendo acquistato l’immobile dopo detta operazione, è bene chiarire che nel caso in cui sia contestato un reato, gli inquirenti andranno a indagare alla ricerca di cosa è avvenuto realmente. Insomma, un frazionamento formalmente messo in atto da un soggetto potrebbe essere stato realizzato nell’interesse e su richiesta di un altro.
Ad esempio, proprio il 3 maggio scorso la Guardia di Finanza ha diffuso un comunicato stampa relativo alle indagini su una truffa Superbonus. Il caso riguarda proprio un’operazione di frazionamento posta in essere prima dell’acquisto di due immobili sui quali poi sono stati effettuati lavori agevolandoli con la maxi-detrazione. Nel comunicato, si legge che “sebbene tali pratiche amministrative (di frazionamento e di accesso al Superbonus, ndr.) non presentino alcun profilo di illegalità nel rispetto della normativa di settore contenuta nel Decreto Rilancio […], tuttavia i finanzieri accertavano la fraudolenza di tale agire”. La fraudolenza, si legge, dipende dal fatto che il frazionamento avveniva “con l’unica finalità, come le indagini hanno dimostrato, di ottenere un beneficio fiscale di gran lunga maggiore rispetto all’importo spettante”.
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