Superbonus e General Contractor: la Cassazione fa chiarezza sui costi ammissibili

La sentenza della Corte di Cassazione conferma l’operato dei General Contractor nell’ambito degli interventi di riqualificazione agevolati con il Superbonus 110%

di Gianluca Oreto - 05/03/2025

Come scritto e ripetuto più volte su queste pagine, benché il superbonus sia ormai ufficiosamente terminato, la sua eco continuerà a sentirsi per i prossimi anni nelle aule dei tribunali. L’applicazione della detrazione fiscale di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha dato origine, infatti, a numerose questioni interpretative, specialmente per quanto riguarda la figura del General Contractor e la corretta determinazione dei costi ammissibili.

Superbonus e General Contractor: interviene la Cassazione

Quali spese possono effettivamente rientrare nell’agevolazione? È legittimo caricare sui beneficiari costi di gestione e di funzionamento di un’organizzazione consortile? Quali sono i limiti alla discrezionalità nell’applicazione dello sconto in fattura?

A rispondere a questi interrogativi è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8390 del 28 febbraio 2025, che ha confermato il sequestro preventivo nei confronti di un consorzio operante come appaltatore nel settore edile, ritenuto responsabile di aver indebitamente maturato crediti d’imposta per oltre 1,4 milioni di euro nell’ambito del Superbonus. La decisione degli ermellini affronta alcuni nodi cruciali legati alla gestione degli incentivi fiscali e alle modalità con cui i soggetti coinvolti devono operare nel rispetto della normativa.

Al centro del contenzioso vi è un Consorzio edile che, nell’ambito dei lavori incentivati dal Superbonus, aveva stipulato contratti di appalto con committenti privati, applicando lo sconto in fattura e maturando conseguentemente il credito d’imposta del 110%. I lavori venivano poi subappaltati alle società consorziate, ma secondo i giudici il prezzo indicato in fattura dal Consorzio superava di gran lunga i costi effettivamente sostenuti per l’esecuzione delle opere.

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