Superbonus e General Contractor: la Cassazione fa chiarezza sui costi ammissibili
La sentenza della Corte di Cassazione conferma l’operato dei General Contractor nell’ambito degli interventi di riqualificazione agevolati con il Superbonus 110%
Costi detraibili e voci non ammissibili
In particolare, il Tribunale, confermando il decreto di sequestro preventivo, aveva ritenuto che il Consorzio avesse incluso nei costi detraibili voci non ammissibili, quali costi di gestione e di funzionamento della struttura consortile, con la conseguente indebita percezione del credito d’imposta.
Il Consorzio ha impugnato la decisione sostenendo che:
- i contratti di appalto fossero legittimi e rispettassero i limiti dei prezzari regionali;
- le lavorazioni eseguite fossero coerenti con i computi metrici e le asseverazioni tecniche;
- i costi di gestione consortile fossero oneri reali e, dunque, rientranti tra le spese documentabili.
Tuttavia, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo alcuni aspetti fondamentali in merito alla corretta applicazione della normativa.
Sul punto, ricordiamo due risposte dell’Agenzia delle Entrate:
- la risposta n. 261 del 2021 che ha confermato che le spese sostenute per lo studio di fattibilità, riaddebitate dal General Contractor al condominio, costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dal GC stesso al committente;
- la risposta n. 480 del 2021 secondo la quale, in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività posta in essere dal General Contracotr, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110% poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del Superbonus
Principi ribaditi integralmente dalla Corte di Cassazione nella nuova sentenza n. 8390/2025.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 28 febbraio 2025, n. 8390IL NOTIZIOMETRO